giovedì 22 novembre 2012

CONTRAVVENZIONE E DATI DEL CONDUCENTE. QUANDO COMUNICARLI?

Con il mio intervento di oggi tenterò di rispondere ad un quesito che negli ultimi tempi mi è stato posto assai di frequente in materia di multe e contravvenzioni.
Accade di sovente che il proprietario di un veicolo, auto o moto che sia, riceva a casa delle sanzioni amministrative a seguito di infrazioni al codice della strada, dei quali però non sono stati gli autori (ad es. presto la macchina ad un amico o parente).
In questi casi il proprietario deve fornire all'Ufficio di Polizia competente, le generalità del conducente al momento dell'infrazione con riferimento al verbale di contestazione, al fine di poter elevare la sanzione accessoria di diminuzione dei punti sulla patente.
Qualora tale indicazione non venisse fornita entro un dato termine (pari a 60 gg dalla notifica), saremo obbligati a pagare una multa accessoria in luogo della decurtazione di punti.
Ma ciò che fino ad oggi non era chiaro è da quando inizia a decorrere il termine per la comunicazione dei dati del conducente?
La persistente incertezza sul punto è stata finalmente fugata da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione.
Il proprietario dell'auto oggetto della sanzione aveva proposto opposizione avverso il verbale della Polizia Municipale con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art.180 c.d.s. per non aver fornito all'Ufficio, le generalità del conducente.
Secondo il Tribunale di Potenza "la sanzione pecuniaria irrogata sul presupposto della mancata ottemperanza all'obbligo di collaborazione, deve considerarsi illegittima in quanto l'obbligo, sino a che la contestazione non è definita, può sempre essere assolto dal proprietario interessato  e non potrà considerarsi inadempiuto scaduti i 60 giorni dalla notificazione del verbale."
Piazza Cavour ha invece ribaltato le considerazioni del Giudice di merito.
La Corte di Cassazione, VI sez. civ., ha accolto il ricorso del Ministero dell'Interno, in quanto "in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto - ai sensi dell'art. 126-bis, secondo co.- a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento do opposizione avverso il verbale di accertamento, ma dalla richiesta rivolta al proprietario", senza che quest'ultimo possa soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito.
Si evince dunque che il termine ultimo in cui presentare i dati del conducente  decorre SEMPRE dalla richiesta effettuata dalla Polizia Municipale e NON dalla definizione dell'eventuale procedimento di opposizione avverso il verbale.
Tale individuazione del termine è di fondamentale importanza.
La tempestiva proposizione di un'opposizione a sanzione amministrativa garantisce che il ricorso stesso venga analizzato dal Giudicante nel merito e che non venga rigettato per avvenuta scadenza del termine, che, in casi analoghi ha spesso portato ad un vuoto di giustizia.
In definitiva, se vogliamo fare opposizione agiamo il più in fretta possibile.
Guglielmo Mossuto


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