Cari lettori,
sperando di essere utile a molti di voi, con questo post di oggi
cercherò di illustrare le modalità di comportamento in caso di incidente
stradale.
Nonostante alcuni comportamenti possano sembrare intuitivi, molto
spesso quando ci capita un incidente, magari con feriti, entriamo in confusione
e la mancanza di qualche piccolo semplice accorgimento in quei momenti, spesso
può costarci caro.
E’ lo stesso codice della strada che stabilisce e disciplina il
comportamento in caso di incidente.
In tal caso, allorquando il sinistro sia comunque ricollegabile al
proprio comportamento (anche se si tratti di comportamento lecito), il
conducente ha due obblighi imprescindibili:
-
l’obbligo di fermarsi
-
l’obbligo di prestare soccorso a
coloro che, eventualmente, abbiano subito danni.
In
relazione all’obbligo di fermata, tale incombente non si considera assolto se
il conducente si fermi solo temporaneamente, per poi riprendere la marcia.
È infatti necessario
attendere, sul luogo del sinistro, l’arrivo dei soccorsi e delle forze di
polizia per farsi identificare. L’obbligo non ammette deroghe.
Oltre a fermarsi, dopo aver
predisposto l’apposito triangolo, è necessario, quando possibile e senza creare
eccessivo intralcio alla circolazione, evitare di modificare lo stato dei luoghi e
disperdere le tracce utili per l’accertamento, da parte delle autorità, delle
responsabilità del sinistro.
Ogni conducente ha l’obbligo di fornire le proprie generalità alla
controparte danneggiata e alle autorità eventualmente intervenute, nonché ogni
altra informazione utile affinché quest’ultima possa provvedere a richiedere il
risarcimento alla compagnia di assicurazione.
In riferimento al secondo dei due obblighi essenziali, l’obbligo
di prestare soccorso ai feriti non significa assolutamente obbligo di un
intervento medico (respirazione artificiale, ecc.). Ciò determinerebbe infatti
il rischio di aggravare ulteriormente la situazione del danneggiato. “Prestare
soccorso” significa invece allertare i soccorsi e
prendere le opportune precauzioni per evitare che si verifichino altri
incidenti.
A seguito di diverse addende normative, il medesimo obbligo
di soccorso si applica anche nel caso in cui i danneggiati siano animali.
In tal caso l’obbligo di soccorso è esteso sia per gli animali d’affezione (ossia animali
domestici come cane, gatto, criceti), sia da reddito (v. bovini, ovini e suini) sia da fauna
selvatica.
Appare evidente che proprio tale obbligo di prestare soccorso incombe
non solo nei confronti dell’autore del cui comportamento sia rilevante per il
sinistro, ma anche su chiunque sia rimasto coinvolto nello stesso anche senza
aver posto in essere alcuna azione (per es. un soggetto terzo trasportato di un
veicolo che ha investito l’animale).
In tal caso, la violazione
dell’obbligo di fermarsi e prestare soccorso è sanzionata con una multa da 82 a 328 euro.
Guglielmo Mossuto
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