martedì 5 febbraio 2013

CHE FARE IN CASO DI SINISTRO STRADALE?



Cari lettori,
sperando di essere utile a molti di voi, con questo post di oggi cercherò di illustrare le modalità di comportamento in caso di incidente stradale.
Nonostante alcuni comportamenti possano sembrare intuitivi, molto spesso quando ci capita un incidente, magari con feriti, entriamo in confusione e la mancanza di qualche piccolo semplice accorgimento in quei momenti, spesso può costarci caro.   
E’ lo stesso codice della strada che stabilisce e disciplina il comportamento in caso di incidente.
In tal caso, allorquando il sinistro sia comunque ricollegabile al proprio comportamento (anche se si tratti di comportamento lecito), il conducente ha due obblighi imprescindibili:
- l’obbligo di fermarsi
- l’obbligo di prestare soccorso a coloro che, eventualmente, abbiano subito danni.
 In relazione all’obbligo di fermata, tale incombente non si considera assolto se il conducente si fermi solo temporaneamente, per poi riprendere la marcia.
 È infatti necessario attendere, sul luogo del sinistro, l’arrivo dei soccorsi e delle forze di polizia per farsi identificare. L’obbligo non ammette deroghe.
Oltre a fermarsi,  dopo aver predisposto l’apposito triangolo, è necessario, quando possibile e senza creare eccessivo intralcio alla circolazione, evitare di modificare lo stato dei luoghi e disperdere le tracce utili per l’accertamento, da parte delle autorità, delle responsabilità del sinistro.
Ogni conducente ha l’obbligo di fornire le proprie generalità alla controparte danneggiata e alle autorità eventualmente intervenute, nonché ogni altra informazione utile affinché quest’ultima possa provvedere a richiedere il risarcimento alla compagnia di assicurazione.

In riferimento al secondo dei due obblighi essenziali, l’obbligo di prestare soccorso ai feriti non significa assolutamente obbligo di un intervento medico (respirazione artificiale, ecc.). Ciò determinerebbe infatti il rischio di aggravare ulteriormente la situazione del danneggiato. “Prestare soccorso” significa invece allertare i soccorsi e prendere le opportune precauzioni per evitare che si verifichino altri incidenti.
 A seguito di diverse addende normative, il medesimo obbligo di soccorso si applica anche nel caso in cui i danneggiati siano animali.
In tal caso l’obbligo di soccorso è esteso sia per gli animali d’affezione (ossia animali domestici come cane, gatto, criceti), sia da reddito (v. bovini, ovini e suini) sia da fauna selvatica.
Appare evidente che proprio tale obbligo di prestare soccorso incombe non solo nei confronti dell’autore del cui comportamento sia rilevante per il sinistro, ma anche su chiunque sia rimasto coinvolto nello stesso anche senza aver posto in essere alcuna azione (per es. un soggetto terzo trasportato di un veicolo che ha investito l’animale).
 In tal caso, la violazione dell’obbligo di fermarsi e prestare soccorso è sanzionata con una multa da 82 a 328 euro.

Guglielmo Mossuto

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