martedì 19 marzo 2013

DIRITTO EREDITARIO....NOZIONI.....



In Italia la burocrazia non ha rispetto nemmeno del lutto. Perchè perdere una persona cara purtroppo, non è solo uno shock dal punto di vista emotivo.
Spesso le conseguenze pratiche (ed economiche) del decesso, balzano prepotentemente alla ribalta anche quando non si avrebbe nessuna voglia nè l'energia per occuparsene. In più, le questioni che si aprono dopo la scomparsa di un genitore, di un coniuge o di un altro congiunto, sono spesso intricate e non di facile soluzione.
Per l'ordinamento italiano la successione, ovvero il trasferimento dei diritti e dei doveri patrimoniali ed economici della persona, si apre (inizia) nel momento della morte e nel luogo ove ha sede l'ultimo domicilio del defunto (art. 456 codice civile).
Con la successione si trasferiscono agli eredi tutti i rapporti che facevano capo al defunto e possono essere oggetto di valutazione economica. Il che significa che l'erede o gli eredi non entrano in possesso solo dei beni del defunto, ma anche, per esempio dei suoi debiti.
 La successione si chiude una volta che vengono attribuiti e trasferiti tutti i beni, i diritti e le pendenze oggetto della successione stessa.
L'atto conclusivo della successione è la divisione (logicamente non ci sarà divisione se l'erede è uno solo).
Il contratto di divisione richiede sempre la forma scritta.
La dichiarazione o denuncia di successione va presentata all'ufficio del registro del luogo di residenza della persona scomparsa entro un anno dall'apertura della successione.
Alla dichiarazione vanno presentati i seguenti documenti; 
-dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
-certificati catastali (solo se nell'asse ereditario sono presenti immobili o loro quote)
-copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento olografo (nel caso che il defunto abbia optato per questa forma di testamento ) o copia del testamento pubblico (se ne esiste uno)
-modello F23 quietanzato che provi l'avvenuto pagamento delle imposte di successione se dovute.

CHI EREDITA  E COME:

La successione può essere legittima: in assenza di testamento tutti i beni e le pendenze del defunto passano a coloro che hanno diritto a ereditare, in primis i figli e il coniuge superstite, secondo quote stabilite per legge. 
(questo succede nella stragrande maggioranza dei casi).
Oppure la successione può essere testamentaria, il defunto ha cioè lasciato indicazione di come vuole che vengano ripartiti i propri beni. Tale situazione in genere si presenta quando si ha di fronte un cospicuo patrimonio.

Come viene ripartito il patrimonio quando il defunto non ha lasciato nessun testamento valido ?

Il coniuge da solo eredita l'intero
Il coniuge e 1 figlio ereditano 50% ciascuno
Il coniuge e due o più figli  ereditano 1/3 il coniuge e 2/3 i figli
Il coniuge e ascendenti ereditano 2/3 il coniuge e 1/3 gli ascendenti
Un figlio da solo eredita tutto
Due o più' figli l'eredità si divide in parti uguali


La quota invece che può essere utilizzata liberamente dal testatore cioè quella che la legge riserva ai familiari del testatore è la seguente:


Se eredita solo il coniuge la quota di legittima è pari ad 1/2 mentre la quota disponibile del testatore è 1/2
Se oltre al coniuge c'e' anche un figlio la quota di legittima è 1/3 al coniuge, 1/3 al figlio e 1/3 è disponibile.
Se oltre al coniuge vi sono più figli la quota di legittima è 1/4 al coniuge, 1/2 ai figli e 1/4 è disponibile per il de cuius.


                                             *******************************************


Se viene lesa, come spesso succede, la quota di legittima, cioè il defunto ha diviso il proprio patrimonio intaccando le quote di legittima, il testamento produce i suoi effetti solo parzialmente.

Spero di non avervi annoiato, per oggi mi fermo qui....

Guglielmo Mossuto    







1 commento: