mercoledì 13 marzo 2013

VERSI IL MANTENIMENTO? PUOI SCARICARLO DALLE TASSE!


Con l'articolo pubblicato oggi voglio dare un consiglio utile a tutti colo che sono gravati da un assegno di mantenimento stabilito da un'ordinanza o da una sentenza del giudice.
Tale assegno infatti può essere dedotto nel modello 730 o Unico facendovi risparmiare diversi euro di tasse, che di questi tempi fanno sempre comodo.
Tuttavia, affinchè tale deduzione possa avvenire, è necessario fare qualche piccola ma imprescindibile precisazione.
Innanzitutto occorre  distinguere i due diversi tipi di assegno di mantenimento che il giudice può disporre in sede di separazione o divorzio: a) assegno in favore della moglie; b) assegno in favore dei figli.
La differenza non è di poco conto: difatti, mentre quest'ultimo NON può essere dedotto, l'assegno in favore del coniuge può essere scaricato dalle tasse.
Presupposto essenziale ai fini della deducibilità dell'assegno è che si tratti dell'importo indicato dal giudice nel provvedimento, non importa se di separazione giudiziale o di divorzio.
Restano dunque escluse le somme spontaneamente versate da un coniuge all'altro o frutto di un accordo privato tra le parti.
Anche la periodicità del versamento si presenta come un requisito essenziale.
Deve infatti trattarsi di un di un assegno versato periodicamente (ad es. mensilmente) dal coniuge e che la periodicità sia stata stabilita dal giudice.
In tal caso infatti, il versamento dell'assegno assumerà natura reddituale e potrà essere inserito nella dichiarazione.
COME FARE AD OTTENERE LA DEDUZIONE:
Per poter beneficiare di tale deduzione occorrerà inserire al momento della presentazione del modello 730 o Unico l'esatto ammontare dell'assegno nel'apposita voce per la deduzione dal reddito.
Sarà altresì necessario indicare i dati identificativi del coniuge beneficiario (ad es. codice fiscale), oltre un'attestazione dei pagamenti mensili effettuati, ed una copia della sentenza / ordinanza di separazione /divorzio.
Tuttavia, alla luce di queste considerazioni, sorge spontanea una domanda: per colui / colei che riceve  l'assegno, tale somma costituisce reddito imponibile? Insomma ci dovrà pagare le tasse?
Ebbene SI!
In presenza della periodicità e del provvedimento del giudice, l'assegno di mantenimento costituisce reddito imponibile con la conseguenza che la somma versata deve essere inserita dal coniuge che lo riceve, nella propria dichiarazione dei redditi.
Una piccola soddisfazione.

Guglielmo Mossuto.


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