venerdì 5 luglio 2013

QUANDO LA VACANZA NON E’ COSI’ RILASSANTE COME DOVREBBE…



Entrando in agenzia di viaggi, sogni ad occhi aperti sfogliando i vari cataloghi finchè non fai una scelta: “Si, prenoto! Ci vuole proprio almeno una settimana di meritato relax!”
Purtroppo però non sempre va a finire nel migliore dei modi.

Spesso, infatti, i turisti finiscono davanti a giudici ed avvocati per vedersi riconoscere un risarcimento per quanto accadutogli in vacanza, per quegli episodi non troppo gradevoli che hanno reso un incubo la vacanza tanto agognata.

Ed ecco allora che, ormai da qualche anno, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento per il danno subito da una vacanza rovinata e cioè per quel “pregiudizio morale collegato alla delusione e allo stress causato dalla circostanza di non aver potuto godere appieno dei benefici della vacanza (…) come occasione di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative”[1].

Quando si prenota la vacanza, acquistiamo un pacchetto turistico all’interno del quale rientrano varie attività che sono parte integrante del viaggio; pertanto il danno patito ha una duplice connotazione: è danno materiale, in quanto vi è l’acquisto di un insieme di servizi, ma è anche danno esistenziale, subito direttamente dal soggetto, che coinvolge il suo stato d’animo e la sua persona totalmente. In alcuni casi si può configurare addirittura un danno biologico quando, ad esempio, la vacanza è vista come una “via di fuga” da un periodo particolarmente stressante; in tal caso il viaggio anziché giovare alla salute del viaggiatore, ne aggraverà il malessere. Al riguardo, nel 2007, la Cassazione ha affermato che «la finalità turistica o lo scopo di piacere della vacanza(…)connota la causa concreta del contratto di viaggio in quanto è funzionale e strumentale alla realizzazione dell’interesse a usufruire di una vacanza di riposo e di svago»[2].

Il risarcimento, pur restando vincolato al valore economico dell’oggetto del contratto e cioè del pacchetto turistico, dovrà tuttavia avere riguardo anche al lato personale del malcapitato turista perché il nostro ordinamento tutela pure il diritto allo svago e al divertimento[3].

Dunque, se il pacchetto turistico acquistato non corrisponde alla realtà è possibile seguire due strade:
  1. chiedere la risoluzione del contratto, se la vacanza è stata totalmente rovinata, se cioè è venuta meno la possibilità di rilassarsi e rigenerarsi. Qualora l’inadempimento, riferendosi ad aspetti essenziali e non accessori del viaggio, sia rilevante, allora sarà riconosciuto il diritto al risarcimento del danno.
  2. chiedere la riduzione del prezzo
L’inadempimento sarà più o meno rilevante anche in base alla durata della vacanza e alla sua irripetibilità, parametri validi anche per la quantificazione del danno.

Le limitazioni previste negli ultimi anni tuttavia non negano un giusto ed equo risarcimento ma tutelano ancor più coloro che si sono trovati, loro malgrado, ad essere protagonisti di disavventure di questo tipo che hanno tutto il diritto di vedersi risarcire la vacanza rovinata e di poter trascorrere i viaggi successivi con rinnovata fiducia.

Avv. Guglielmo Mossuto.


[1] Corte di Cassazione n. 16315/07.
[2] Corte di Cassazione n. 16315/07.
[3] Sentenza del 24.04.2006 della sez. XI del Tribunale di Napoli.

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