Entrando in
agenzia di viaggi, sogni ad occhi aperti sfogliando i vari cataloghi finchè non
fai una scelta: “Si, prenoto! Ci vuole proprio almeno una settimana di meritato
relax!”
Purtroppo però
non sempre va a finire nel migliore dei modi.
Spesso,
infatti, i turisti finiscono davanti a giudici ed avvocati per vedersi
riconoscere un risarcimento per quanto accadutogli in vacanza, per quegli
episodi non troppo gradevoli che hanno reso un incubo la vacanza tanto
agognata.
Ed ecco allora
che, ormai da qualche anno, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento per
il danno subito da una vacanza rovinata e cioè per quel “pregiudizio morale collegato alla delusione e allo stress
causato dalla circostanza di non aver potuto godere appieno dei benefici della
vacanza (…) come occasione di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative”[1].
Quando si
prenota la vacanza, acquistiamo un pacchetto turistico all’interno del quale
rientrano varie attività che sono parte integrante del viaggio; pertanto il
danno patito ha una duplice connotazione: è danno materiale, in quanto vi è l’acquisto di un insieme di
servizi, ma è anche danno esistenziale,
subito direttamente dal soggetto, che coinvolge il suo stato d’animo e la sua
persona totalmente. In alcuni casi si può
configurare addirittura un danno
biologico quando, ad esempio, la vacanza è vista come una “via di fuga” da
un periodo particolarmente stressante; in tal caso il viaggio anziché giovare
alla salute del viaggiatore, ne aggraverà il malessere. Al riguardo, nel 2007, la Cassazione ha affermato
che «la finalità turistica o lo
scopo di piacere della vacanza(…)connota
la causa concreta del contratto di viaggio in quanto è funzionale e
strumentale alla realizzazione dell’interesse a usufruire di una vacanza di
riposo e di svago»[2].
Il
risarcimento, pur restando vincolato al valore economico dell’oggetto del
contratto e cioè del pacchetto turistico, dovrà tuttavia avere riguardo anche al
lato personale del malcapitato turista perché il nostro ordinamento tutela pure
il diritto allo svago e al divertimento[3].
Dunque, se il
pacchetto turistico acquistato non corrisponde alla realtà è possibile seguire
due strade:
- chiedere la risoluzione del contratto, se la vacanza è stata totalmente
rovinata, se cioè è venuta meno la possibilità di rilassarsi e
rigenerarsi. Qualora l’inadempimento, riferendosi ad aspetti essenziali e
non accessori del viaggio, sia rilevante, allora sarà riconosciuto il diritto al risarcimento del
danno.
- chiedere la riduzione del prezzo
L’inadempimento
sarà più o meno rilevante anche in base alla durata della vacanza e alla sua irripetibilità, parametri validi anche per la quantificazione del
danno.
Le limitazioni
previste negli ultimi anni tuttavia non negano un giusto ed equo risarcimento
ma tutelano ancor più coloro che si sono trovati, loro malgrado, ad essere
protagonisti di disavventure di questo tipo che hanno tutto il diritto di
vedersi risarcire la vacanza rovinata e di poter trascorrere i viaggi
successivi con rinnovata fiducia.
Avv. Guglielmo
Mossuto.
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