Ai sensi dell’art. 2 del codice civile, infatti, con il
compimento dei 18 anni di età si acquista la capacità di agire e cioè la
capacità di compiere “tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età
diversa”.
atti che abbiano effetti giuridici.
Tuttavia, il soggetto in questione può non essere
totalmente capace di porre in essere atti che provocano effetti sul piano
giuridico, può non rendersi pienamente conto del valore degli atti che esegue;
per questo motivo l’ordinamento ha predisposto 3 istituti a tutela di tale
situazione.
L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO è un istituto introdotto recentemente
per tutelare coloro i quali non siano in grado di provvedere, in tutto o in
parte, ai propri interessi. La peculiarità di tale misura risiede nel fatto che
la capacità di agire del soggetto viene limitata il meno possibile in quanto
residuano ampi margini di autodeterminazione e di discrezione per il
destinatario. La nomina dell’amministratore di sostegno viene disposta
dal giudice tutelare attraverso un decreto che sarà immediatamente esecutivo e
che andrà a definire quali saranno gli atti nei quali dovrà intervenire
l’amministratore di sostegno e con quali modalità. Qualora l’amministrato ponga
in essere atti posti in essere in violazione della legge o del decreto, questi
saranno annullabili.
L’INABILITAZIONE e la CURATELA: i casi di inabilitazione
sono tassativamente indicati e ricorrono in caso di infermità abituale di
mente, abitualità a spendere in modo disordinato e smisurato in relazione alle
proprie capacità economiche, abuso di alcool o di stupefacenti e sordomutismo o
cecità dalla nascita o dalla prima infanzia. In tutti questi casi il soggetto
inabilitato viene affiancato da un curatore il quale lo assiste e lo
autorizza a compiere atti di straordinaria amministrazione; per quanto riguarda
gli atti di ordinaria amministrazione, l’inabilitato resta libero di compierli
autonomamente.
L’INTERDIZIONE
è la misura più gravosa e più restrittiva della libertà del soggetto; applicata
agli infermi totali di mente, il tutore dovrà compiere tutti gli atti giuridici
in sostituzione dell’incapace.
Due sono i presupposti dell’interdizione:
-
vizio di mente abituale;
-
inettitudine a curare i propri
interessi a causa proprio del vizio mentale.
Vi è anche un’ipotesi di interdizione legale che è
prevista come pena accessoria per coloro i quali sono condannati all’ergastolo
o alla reclusione per un periodo non inferiore a 5 anni.
L’interdetto è, pertanto, sottoposto alla stessa
incapacità generale riconosciuta per i minori di 18 anni.
Il minore è di regola sottoposto alla POTESTÀ DEI GENITORI, potere-dovere irrinunciabile
gravante su entrambi i genitori caratterizzato da una duplice natura:
-
personale: i genitori devono
custodire, allevare, educare e istruire il minore;
-
patrimoniale: entrambi i genitori
hanno la rappresentanza legale del minore, amministrano i suoi beni e godono dell’usufrutto legale; tuttavia, per
atti eccedenti l’ordinaria amministrazione necessitano della preventiva
autorizzazione del giudice che si avrà solo in caso di evidente necessità o
utilità per il minore.
Tuttavia, vi sono dei casi in cui questi vengono a
mancare e si rende pertanto necessaria una qualche forma di tutela. Nel caso di
scomparsa di entrambi i genitori ovvero di scomparsa di uno di essi e
interdizione dell’altro, si apre il procedimento per la nomina di un tutore che
provvederà sia all’amministrazione del patrimonio del minore sia alla sua cura
personale.
Anche in questo caso, il legislatore ha previsto tre
istituti al fine di sostenere il minore rimasto orfano o comunque privo, per
qualsiasi altro motivo, di un soggetto capace di tutelare i suoi interessi:
1. TUTELA: il tutore viene nominato
dal giudice tutelare nell’immediatezza dei fatti dai quali deriva la necessità
dell’intervento; il tutore interviene sia sui rapporti patrimoniali sia su
quelli personali, curando altresì l’educazione del minore. La scelta del tutore
avviene sulla base dei criteri dettati dall’art. 348 c.c. e, pertanto, la
tutela potrà essere:
-
volontaria, in caso di nomina da
parte del genitore che per ultimo ha esercitato la potestà sul minore;
-
legittima, se la tutela è affidata
a un parente prossimo o a un affine del minore;
-
dativa, se è affidata a soggetti
scelti liberamente dal giudice tutelare;
-
assistenziale se è affidata a un
ente di assistenza.
2. CURATELA: il curatore integra la volontà dell’emancipato o dell’inabilitato
3. AMMINISTRAZIONE DI
SOSTEGNO: anche per i minorenni emancipati,
tale forma di tutela segue la disciplina dettata per i soggetti maggiorenni
essendo, anche in questo caso, l’istituto che concede la più ampia
discrezionalità.
Tutta la materia è di competenza del giudice tutelare,
dotato di poteri di vigilanza e di intervento, anche disponendo dell’ausilio
degli organi di polizia.
E’ necessario, dunque, rivolgersi ad un legale oppure direttamente
al Tribunale al fine di assicurare una cura adeguata della persona e degli
interessi del soggetto interessato.
Avv. Guglielmo Mossuto
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