In quanti dopo una separazione, magari anche dolorosa,
dal proprio coniuge non hanno pensato di cambiare aria per rifarsi una vita? Nessun
problema nel caso in cui non ci siano figli di mezzo, la situazione cambia in
presenza di minori…
La legge 54/2006 che ha introdotto l’affidamento condiviso
come regola generale, parla di “parità genitoriale” e pertanto i genitori
dovranno concordare tutte le decisioni riguardanti i figli, come appunto il
trasferimento in una città diversa da quella di origine.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, infatti, il
comportamento della madre che decide unilateralmente di trasferirsi, senza il
consenso del padre, viola il dettato della sentenza di separazione; per la Suprema Corte , infatti, "l'elusione
dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi
l'affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui
derivi la ‘frustrazione' delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli
atteggiamenti di mero carattere omissivo".
Pertanto,
per trasferirsi, insieme ai propri figli, un genitore necessita assolutamente
del consenso dell’altro genitore o di un’autorizzazione del giudice. Sono
estremamente forti, infatti, le sanzioni alla quali va incontro chi
trasgredisce a tale regola: può essere mutato il collocamento dei figli (dalla
madre al padre, o viceversa) ma si può arrivare persino alla decadenza della
potestà in quanto si tratta di una condotta che può essere definita irresponsabile e,
pertanto, incompatibile con il ruolo di genitore col locatario.
(Corte di Cassazione,
sentenza del 23 Ottobre 2013 n. 43292)
Avv. Guglielmo Mossuto
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