martedì 26 novembre 2013

Sottrazione della corrispondenza! Solo se è l'unica strada percorribile!


La sottrazione di corrispondenza bancaria del coniuge, per produrla nel giudizio di separazione, costituisce reato di sottrazione di corrispondenza, pochissime sono le giustificazioni previste.
A sancire tale principio è stata la Corte di Cassazione in un caso di separazione; il marito aveva prodotto nel giudizio di separazione una fotocopia della corrispondenza bancaria cosi da provare le condizioni patrimoniali dell’altro coniuge, prova fondamentale al fine della determinazione dell’assegno di mantenimento.
Secondo la Corte tutti gli elementi evidenziati dalla difesa al fine di dimostrare l’insussistenza del reato, sono ininfluenti in quanto “non rileva il tipo di corrispondenza, né la natura, di fotocopia ovvero originale, atteso che anche con la sottrazione di una copia del documento, pur nell'ipotesi che tale atto sia contenuto in una busta aperta, resta violato il bene giuridico tutelato dalla disposizione di cui all'art. 616 CP”.
Per quanto attiene alla “giusta causa” che talvolta può essere assunta a giustificazione, la Cassazione afferma che spetta al giudice verificarne l’esistenza mediante un’indagine etico-sociale, individuando i motivi che hanno determinato il comportamento in esame.  
Tuttavia, è bene ricordare che ancora oggi non è chiaro se documenti ottenuti in modo illecito, tramite la lesione di un diritto fondamentale, possano essere prodotti in giudizio o meno. Inoltre, “la giusta causa presuppone che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l'unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge controparte”
Pertanto, è necessario che solo ed esclusivamente attraverso la rivelazione del contenuto della corrispondenza il soggetto possa tutelare il proprio interesse offeso; solo in tal caso si potrà parlare di “giusta causa scriminante”.
Attenzione quindi non solo a quello che viene detto davanti al giudice ma anche a ciò che viene prodotto, per evitare di passare dalla ragione al torto!


Avv. Guglielmo Mossuto

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