venerdì 6 dicembre 2013

Adozione, la scelta di restare nell'anonimato da oggi è revocabile.




Lo scorso 18 novembre la Corte Costituzionale si è pronunciata sui rapporti che possono intercorrere tra adottato e madre biologica.L
la materia è caratterizzata dall’art. 30 comma 1 del D.P.R. 3/11/2000 n. 396 che prevede la possibilità per la madre biologica di far dichiarare la nascita del figlio da un procuratore speciale, da un medico, da un’ostetrica o da qualunque altra persona che abbia assistito al parto, consentendole in tal modo di restare nell’anonimato.

La Corte Costituzionale ha, infatti, dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 7 dell’art. 28 della legge 184/1983 nella parte in cui non viene prevista la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio, di poter contattare la madre al fine di un’eventuale revoca della dichiarazione di anonimato.
Il diritto all’anonimato era visto come uno strumento per garantire il diritto alla vita e alla salute sia della madre che del figlio, tuttavia, va inevitabilmente a scontrarsi con il diritto del figlio di conoscere le proprie origini.
Secondo quanto affermato dalla Corte, si tratta di un sistema eccessivamente rigido in quanto, una volta intervenuta la scelta per l’anonimato, la dichiarazione di volontà assume “connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad “espropriare” la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione”.


Sarà, pertanto, compito del legislatore introdurre precise disposizioni che consentano una verifica nel tempo dell’irremovibilità della dichiarazione della madre naturale la quale abbia deciso, al momento della nascita, di restare nell’anonimato. Al tempo stesso, il legislatore dovrà prevedere procedure e strumenti idonei a circoscrivere le modalità di accesso ai dati personali e a tutelare gli stessi. 
Avv. Guglielmo Mossuto

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