Lo scorso 18 novembre
la materia è caratterizzata dall’art. 30 comma 1 del D.P.R. 3/11/2000 n. 396 che prevede la possibilità per la madre biologica di far dichiarare la nascita del figlio da un procuratore speciale, da un medico, da un’ostetrica o da qualunque altra persona che abbia assistito al parto, consentendole in tal modo di restare nell’anonimato.
Il diritto all’anonimato era visto come
uno strumento per garantire il diritto alla vita e alla salute sia della madre
che del figlio, tuttavia, va inevitabilmente a scontrarsi con il diritto del
figlio di conoscere le proprie origini.
Secondo quanto affermato dalla Corte,
si tratta di un sistema eccessivamente rigido in quanto, una volta intervenuta
la scelta per l’anonimato, la dichiarazione di volontà assume “connotati di irreversibilità destinati,
sostanzialmente, ad “espropriare” la persona titolare del diritto da qualsiasi
ulteriore opzione”.
Sarà, pertanto, compito del legislatore
introdurre precise disposizioni che consentano una verifica nel tempo dell’irremovibilità
della dichiarazione della madre naturale la quale abbia deciso, al momento
della nascita, di restare nell’anonimato. Al tempo stesso, il legislatore dovrà
prevedere procedure e strumenti idonei a circoscrivere le modalità di accesso
ai dati personali e a tutelare gli stessi.
Avv. Guglielmo Mossuto
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