La separazione personale dei coniugi è un istituto
fondamentale di quella branca del diritto civile, definito Diritto di famiglia.
Tale istituto è regolamentato dalle
norme del codice civile (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile e da
una serie di norme speciali.
La disciplina che il codice stesso dedica a questo istituto distingue due
differenti modalità di procedimento detti rispettivamente “separazione giudiziale” e
“separazione
consensuale”.
La separazione consensuale è
quel procedimento attraverso il quale sia il marito che la moglie, di comune
accordo, decidono di separarsi, individuandone condizioni comuni.
Ne consegue che presupposto essenziale per addivenire ad una separazione di
questo tipo è l’accordo di entrambi i coniugi sulle diverse questioni che
possono o hanno già investito, l’unione matrimoniale (diritti patrimoniali, mantenimento
del coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione
della casa coniugale).
In tal caso l’autorità giudiziaria avrà una funzione
dichiarativa.
Il tribunale
infatti, mediante decreto di omologa, renderà efficace la separazione secondo
le condizioni determinate dalle parti.
Il procedimento ha inizio con il deposito del ricorso,
che può essere sottoscritto da uno o da entrambi i coniugi.
In tale ricorso
possono essere contenute le modalità (eventualmente già concordate) della
separazione, ma in ogni caso è sufficiente l’asserzione che si è raggiunto
l’accordo che si ritiene possa essere raggiunto.
All’udienza fissata dinanzi al Presidente del
Tribunale competente, i coniugi dovranno comparire personalmente affinché possa
essere esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del
Presidente del Tribunale. Quest’ultimo potrà altresì adottare eventuali
provvedimenti che riterrà necessari ed urgenti.
Qualora tali accordi vengano ritenuti equi e non
pregiudizievoli per i figli, la separazione verrà omologata di diritto.
Differentemente dalla separazione consensuale, la separazione giudiziale presuppone il mancato
accordo tra i due coniugi.
In tal caso il ricorso viene presentato da uno solo
dei coniugi e notificato, a seguito di fissazione dell’udienza dinanzi al
Tribunale, all’altro coniuge.
La prima udienza del giudizio prevede anche in questo
caso la comparizione personale dei coniugi, e avviene con le medesime modalità
della separazione consensuale. In tale fase infatti il Presidente del Tribunale
può. Adottare i provvedimenti che ritenga necessari ed urgenti a tutela
dell’altro coniuge e della prole ( ad es. Assegno di mantenimento ed
assegnazione della casa coniugale).
Successivamente, il procedimento si svolge secondo le
forme del procedimento ordinario al termine del quale verrà emessa una sentenza
di separazione.
Ad ogni modo, le condizioni stabilite in sede di
separazione giudiziale, possono essere
modificate o revocate allorquando intervengano fatti nuovi che mutano la situazione
di uno dei due coniugi o del rapporto con i figli. Tale modifica potrà essere
fatta con un ulteriore procedimento di “modificazione delle condizioni di
separazione”.
A seguito della riforma del diritto di famiglia del
1975 è stata eliminata la necessità di una colpa come fondamento del diritto di
chiedere la separazione, che oggi, prescinde dal consenso dell’altro coniuge e
può essere fatto dipendere da “fatti tali
da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave
pregiudizio all’educazione della prole”. mentre l’eventuale violazione dei
dovrei che derivano dal matrimonio può costituire – solo a richiesta di uno dei
coniugi- fondamento di una pronuncia accessoria, con la quale viene dichiarato
a quale dei coniugi è addebitabile la
separazione.
Una delle caratteristiche che differenzia la
separazione dal divorzio è il carattere transitorio della separazione stessa.
In ogni momento (durante la vigenza della separazione) la coppia può
ricongiungersi senza alcuna formalità, facendo cessare gli effetti prodotti
dalla separazione.
Tuttavia, per rendere formale la riconciliazione, i
coniugi possono anche recarsi presso il Comune di appartenenza e rilasciare
un’apposita dichiarazione.
Per rendere formale la riconciliazione, oltre all'accertamento
giudiziario, è possibile per i coniugi recarsi al Comune di appartenenza per
rilasciare un'apposita dichiarazione
Guglielmo Mossuto