giovedì 11 dicembre 2014

TRADIMENTI: SARA' PIU' FACILE DIMOSTRARLI AL GIUDICE



Spesso le crisi coniugali che portano a una separazione e successivamente ad un divorzio possono dipendere da una relazione extraconiugale intrattenuta da uno dei coniugi e scoperta dall’altro.

Per dimostrare un tradimento in corso di causa, da oggi in poi, in ossequio con quanto previsto dal nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, sarà possibile servirsi delle dichiarazioni dei parenti anche qualora questi ultimi abbiano avuto soltanto una conoscenza superficiale della relazione adulterina.

Quali testimonianze possono essere prese in considerazione?
Il Giudice non può certo tener conto di qualsiasi tipo di dichiarazione rilasciata dai parenti del coniuge tradito. Secondo una norma generale non possono essere valutate in corso di causa le semplici testimonianze “per sentito dire” considerate comunque inattendibili e irrilevanti.

Tuttavia questo principio può subire alcuni temperamenti: come stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 25663 del 04 dicembre 2014.

La Suprema Corte ha evidenziato come sia possibile dar prova della relazione extraconiugale, anche grazie alle testimonianze dei parenti del coniuge tradito che abbiano avuto una conoscenza soltanto indiretta del fatto, raccontato loro proprio dalla “vittima” della vicenda.

Tali dichiarazioni possono assurgere a validi elementi di prova se suffragate da altre circostanze, oggettive e soggettive, in grado di confermarne la credibilità.

Il Tribunale, sulla base di tali deposizioni, potrà decidere di addebitare la separazione al coniuge adulterino, condannandolo al pagamento dell’assegno di mantenimento e/o al risarcimento del danno (se dovuti).

Sarà più semplice dar prova di un tradimento davanti al Giudice?
Sicuramente si!
Come già detto i parenti del coniuge tradito potranno essere ascoltati anche su fatti dei quali non risultino essere testimoni oculari, ma soltanto indiretti. A questa punto è di fondamentale importanza che il Tribunale valuti con la massima attenzione la veridicità e l’attendibilità delle varie testimonianze.

Il Giudice secondo il suo prudente apprezzamento, tenuto conto che i rapporti di parentela di per sé possono inficiare l’obiettività della testimonianza, dovrà decidere fra le varie deposizioni, magari discordanti tra loro, quali siano le più verosimili (sulla base delle circostanze fattuali oggettive e soggettive) da tener in debita considerazione ai fini del giudizio di merito.

Dunque alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione, il Tribunale, dovrà verificare la credibilità delle dichiarazioni rilasciate dai cosiddetti “ parenti testimoni indiretti” sulla base della loro attinenza con gli altri elementi di prova emersi in corso di causa.

In tal modo si darà l’opportunità al Giudice di avere una conoscenza più ampia della situazione che si trova davanti e di poterla così valutare al meglio.

                                                      Avvocato Guglielmo Mossuto

martedì 2 dicembre 2014

NIENTE PIU' PROCESSI PER I “REATI MINORI”


 
Si prospetta all'orizzonte una piccola rivoluzione giudiziaria

Il Governo pochi giorni fa ha approvato un decreto legislativo, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 67/2014, che stabilisce la possibilità di archiviare i reati minori, senza passare dal processo, qualora presentino due caratteristiche:
 
- la particolare tenuità dell'offesa procurata

- la non abitualità della condotta criminale

In tali ipotesi il giudice adito potrà archiviare i procedimenti penali per irrilevanza del fatto. L'archiviazione non sarà comunque automatica, ma sempre rimessa alla prudente discrezionalità del magistrato; egli dovrà infatti valutare, se nella circostanza concreta, il reato possa effettivamente presentarsi di tenue entità e se il reo non possa considerarsi un delinquente abituale.

A quali reati si applicherà?

La schiera dei reati che risentiranno della suddetta novità legislativa risulterà decisamente ampia in quanto l'archiviazione, potrà essere disposta dal giudice, per tutte le fattispecie criminali che prevedono un massimo della pena edittale non superiore ai 5 anni, eventualmente accompagnata anche da sanzione pecuniaria.

Vediamo in concreto quali reati potrebbero essere archiviati:

- il furto semplice, ad esempio un pensionato o un disoccupato “pizzicati” a rubare generi alimentari di modico valore in un supermercato, potrebbero giovarsi della suddetta archiviazione, sempre che si tratti di un comportamento isolato e non di una incresciosa abitudine;

- l'appropriazione indebita;

- la truffa;

- la lesione personale semplice;

- l'omicidio colposo semplice;

- l'omissione di soccorso;

- alcuni reati societari, come ad esempio il falso in bilancio;

- la banca rotta semplice (ma non anche quella fraudolenta);

- il danneggiamento;

- la violazione di domicilio;

- forme lievi di peculato e di abuso d'ufficio;

- il rifiuto di atti d'ufficio;

In presenza dei suddetti reati bagatellari, qualora ricorrano le condizione già esposte, il magistrato potrà decidere di archiviare immediatamente la posizione dell'indagato senza alcun tipo di procedimento penale a suo carico. Quest'ultimo potrà comunque opporsi alla richiesta di archiviazione, qualora sia interessato ad andare avanti nel processo penale, al fine di dimostrare la sua totale estraneità ai fatti che gli vengono contestati ed ottenere pertanto un'assoluzione con formula piena.

Come viene tutelata la vittima del reato

L'archiviazione del reato non impedisce alla vittima di agire quantomeno in via civile per ottenere il risarcimento del danno subito. La vittima del furto, della truffa, o della lesione personale potrà comunque attivarsi per far valere le sue ragione nel procedimento civile di risarcimento del danno. Egli potrà inoltre opporsi alla richiesta d'archiviazione del reato penale: la decisione definitiva spetterà comunque al giudice che dovrà bilanciare con attenzione gli interessi dell'indagato e quelli della persona offesa (oltre alle esigenze di economia processuale).

Il notevole alleggerimento del carico giudiziario

Lo scopo principale della riforma è indubbiamente quello di smaltire, almeno in parte, l'enorme carico giudiziario che grava attualmente sui giudici italiani e che comporta un'insostenibile lunghezza dei processi penali (e non solo) oltre ad un elevato numero di reati caduti in prescrizione. Con l'entrata in vigore della nuova disciplina, si eviterà di instaurare un procedimento penale in presenza di fatti occasionali e di scarsa gravità, permettendo in tal modo ai giudici di concentrarsi su processi di maggior rilevanza sociale.

Tuttavia i pericoli legati a questa riforma sono notevoli.
Depenalizzare reati che prevedono condanne fino a 5 anni, come ad esempio l'omicidio colposo, la truffa, l'omissione di soccorso ecc. può essere visto come un incoraggiamento a commettere tali fatti criminali dal momento che si ha un'elevata probabilità di rimanere impuniti. Viene così meno una delle principali finalità della sanzione penale, la funzione deterrente della pena: il rischio concreto è quello che vi sia nel prossimo futuro un aumento esponenziale di questi reati.

Avvocato Guglielmo Mossuto

venerdì 28 novembre 2014

LA NUOVA LEGGE SUGLI IMMOBILI: LA LOCAL TAX



Negli ultimi anni la tassa sulla casa ha rappresentato uno dei punti più dibattuti in politica.

Inizialmente introdotta nel 2012 con il nome di IMU, la tassa più “odiata dagli italiani” è stata riproposta con alcune modifiche sotto il nome di TASI. Da un'analisi statistica è stato rilevato che la TASI, in 7 città su 10, è risultata essere più cara della vecchia IMU.

Adesso si prospetta un nuovo cambiamento...

Che impostazione avrà la nuova tassa sugli immobili?

La nuova bozza di legge che è già nelle mani del Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, dovrebbe essere introdotta quale emendamento nella prossima legge di stabilità.

La nuova imposta che prenderà il nome di “Local Tax” è considerata necessaria dal Parlamento in quanto, data la situazione economica del Paese, risulterebbe impossibile esentare tutti gli immobili.

Il nuovo tributo dovrebbe, quantomeno, superare le contraddizioni della TASI; quest'ultima, infatti, è risultata maggiormente penalizzante per gli immobili di valore medio-basso, dal momento che ha cancellato alcune detrazioni presenti invece con l'IMU.

La Local Tax dovrebbe riportare maggiore progressività nel carico fiscale imposto e dovrebbe avvicinarsi alla vecchia IMU, per ciò che riguarda aliquote ed esenzioni varie.

La nuova imposta prevederà, probabilmente, un'aliquota standard al 2,5 per mille, con un sconto fisso da € 100,00. In tal modo dovrebbero essere esentate dal pagamento del nuovo tributo, tutte le abitazioni con rendita catastale inferiore ai € 265,00: in pratica circa 2 milioni e mezzo di immobili!

Sarà inoltre eliminato l'obbligo di pagare l'imposta, in quota parte, per gli inquilini (novità introdotta dalla TASI fra mille dubbi e polemiche).

Se per gli immobili di medio-basso valore la speranza è quella di essere agevolati dalla nuova “Local Tax”, la stessa cosa non si può certo dire per quelli più pregiati: il rischio è che la nuova aliquota massima, prevista al 12 per mille, si traduca in un'altra tornata di rincari record.
Avvocato Guglielmo Mossuto

mercoledì 12 novembre 2014

LIMITI AL PIGNORAMENTO DI STIPENDI, CREDITI E PENSIONI





Una sentenza o un decreto del giudice che vi dia ragione e vi riconosca come creditori, può non essere sufficiente per riuscire a riscuotere concretamente quanto vi spetta...

Occorre rivolgersi ad un legale esperto del settore ed in grado di muoversi nel migliore dei modi al fine di individuare il credito più adatto ad essere pignorato.

Una volta accertata l'esistenza di crediti spettanti al debitore nei confronti di terzi, è possibile effettuare il pignoramento, a patto che i suddetti crediti non rientrino tra quelli impignorabili.

Andiamo per gradi.

Come noto salari, stipendi, pensioni e altre indennità relative al rapporto di lavoro, di norma, possono essere soggetti al pignoramento di 1/5 della loro entità, da parte del creditore.

Qualora si proceda per il recupero di un credito alimentare è possibile effettuare il pignoramento dei suddetti beni anche in misura superiore ad 1/5 e più precisamente in quella che venga, nel caso concreto, stabilita dal giudice dell'esecuzione.

Determinati crediti sono qualificati per legge come impignorabili o pignorabili solo entro alcuni rigorosi limiti. Ad esempio, le pensioni di invalidità, sono da considerare parzialmente impignorabili, in quanto possono essere soggette a trattenuta da parte del creditore solo per l'importo superiore ai
€ 525,89 (Corte di Cassazione, sentenza n. 6548, del 22.03.2011).

Crediti impignorabili

I crediti alimentari sono impignorabili, a meno che non sia il Presidente del Tribunale o un giudice da lui stesso delegato, a derogare esplicitamente a tale regola generale.

Alle stesso modo risultano impignorabili:

- i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o sostentamento erogati in favore di persone iscritte nelle cosiddette “liste dei poveri”;

- i contributi di maternità;

- i crediti dovuti per malattia;

- i crediti legati alla polizza assicurativa sulla vita;

- i fondi di previdenza e assistenza costituiti dall'imprenditore in favore dei propri dipendenti (come stabilito dall'art. 2117 c.c.) ;

- i fondi stanziati da un ente pubblico per corrispondere il TFR ai propri dipendenti;

- le quote del socio di una società di persone o di una cooperativa, finchè le stesse rimangono in vita.


Il decreto Salva Italia

E' importante evidenziare che il decreto “Salva Italia”, emanato nel 2012 dal governo Monti, al fine di combattere l'evasione fiscale e di tracciare tutti i movimenti di denaro, ha di fatto imposto l'obbligo per milioni di contribuenti di aprire un conto corrente sul quale dovranno essere versati gli stipendi e le pensioni, per gli importi superiori ai € 1.000,00.

Una volta effettuato il bonifico, relativo allo stipendio e/o alla pensione, tali somme andranno a “confondersi” con le somme ivi giacenti e a quel punto sarà possibile effettuare il pignoramento, da parte di un eventuale creditore, senza alcun rispetto delle limitazioni imposte per legge (il suddetto limite di 1/5 che vale come regola generale per il pignoramento di salari e pensioni).

L'ingiustizia di tale normativa è palese in quanto priva i debitori, pensionati e lavoratori dipendenti in primis, di qualsiasi garanzia a tutela delle proprie principali fonti di sostentamento, rischiando in tal modo di causare gravi difficoltà economiche per interi nuclei familiari.
 
Avv. Guglielmo Mossuto

mercoledì 5 novembre 2014

AUTOVELOX: QUANDO IMPUGNARE LE MULTE?




Non sempre le contravvenzioni erogate tramite l'autovelox sono legittime.

E' sempre possibile impugnare le sanzioni stradali tramite ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente. Impugnare una multa davanti al Giudice di Pace ha dei costi, seppur limitati, per cui è utile capire in quali casi convenga impugnare tali contravvenzioni.

In quali casi conviene impugnare la multa comminata dall'autovelox?

Spesso i ricorsi avverso le sanzioni amministrative hanno un esito positivo per il ricorrente, che vede in tal modo annullare la multa a suo carico.

Preme evidenziare sin da subito che i dispositivi autovelox per essere a norma di legge devono rispettare alcuni precisi parametri:

- devono essere visibili e ben segnalati;

sono illegittimi gli autovelox “nascosti” dietro alberi, cespugli o auto private in sosta. La presenza dell'autovelox, inoltre, deve essere segnalata in modo chiaro ed inequivocabile con netto anticipo e non soltanto in prossimità del dispositivo o pochi metri prima di questo. La prima segnalazione dell'autovelox deve avvenire almeno 400 metri prima dell'apparecchio.

- non su strade urbane ordinarie;

secondo il codice della strada gli autovelox possono essere istallati soltanto su strade extraurbane, mentre per essere validamente posizionati su strade urbane di scorrimento è necessaria l'esplicita autorizzazione da parte del prefetto. Restando a Firenze, gli autovelox presenti sui “viali”(ad esempio quelli in Viale Etruria, Viale Spartaco Lavagnini, Viale Gramsci) secondo la giurisprudenza prevalente in materia, non sono a norma in quanto i “viali”, per caratteristiche, non corrispondono alle strade extraurbane.

- non possono essere posizionati su strade dove sono avvenuti pochi incidenti;

come confermato recentemente dal Consiglio di Stato ( Cons. Stato sent. n. 4321/14) il dispositivo non può esser posizionato su strade con una tasso di incidenti troppo basso poiché, in tal caso, è evidente che il suo scopo principale non è quello di evitare situazioni pericolose per la circolazione stradale (come invece richiesto per legge).

- non possono essere gestiti da società private;

gli autovelox possono essere gestiti soltanto da enti e amministrazioni pubblici. Soggetti privati possono essere coinvolti solo nella gestione di particolari aspetti tecnici.

- verbale di accertamento non contestato immediatamente;

la multa deve essere contestata immediatamente al conducente, a meno che ciò non sia possibile, a causa delle caratteristiche delle strada che rendono inattuabile fermare il veicolo.

- polizia municipale non competente per le multa in superstrada;

la polizia municipale non è competente per le sanzioni degli autovelox posizionati in superstrada (ad esempio sulla Fi-Pi-Li), infatti, le superstrade e le autostrade rientrano nella competenza della Polizia di Stato.

Va inoltre segnalato un nuovo orientamento giurisprudenziale secondo il quale, le sanzioni stradali relative ad eccessi di velocità, che presentino uno scarto minimo tra la velocità effettiva ed il limite da osservare, possono essere annullate per “tenuità del fatto” (si veda tra le altre GdP Gallarate sent. n. 267/14).

In tutti i casi sopra elencati è possibile impugnare il verbale di polizia che eroga la sanzione amministrativa, con ottime probabilità di vittorie.

E' sempre consigliabile rivolgersi ad un avvocato esperto in materia per avere un valido supporto legale utile per impugnare i profili d'invalidità del verbale di polizia.
 
Avv. Guglielmo Mossuto

lunedì 7 luglio 2014

VIZI DELL'IMMOBILE E RESPONSABILITà DEL COSTRUTTORE!


In continua crescita è il numero di cause instaurate da parte di proprietari di immobili nei confronti di geometri e/o costruttori, aventi ad oggetto recriminazioni circa difetti più o meno gravi, siano essi strutturali o accessori.

In materia si è di recente pronunciata la Cassazione, che, lo scorso 18 giugno, ha emanato una sentenza con la quale ha cercato di risolvere i residui dubbi sul termine entro il quale far valere i difetti di costruzione nel caso di lavori edili privati.

Per meglio comprendere occorre distinguere:
- vizi strutturali: rientrano in tale categoria, secondo quanto affermato dalla Cassazione “qualsiasi alterazione conseguente a un’insoddisfacente realizzazione dell’opera anche se non riguarda parti essenziali della stessa e non rischia di causarne la rovina”. Si tratta, pertanto, di vizi che riducono in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, anche se i gravi difetti non generano di per sé pericolo di rovina.
La responsabilità del professionista può esser fatta valere in giudizio entro il termine di 10 anni dal compimento dell’opera. Tuttavia, in questo arco di tempo, il proprietario dell’immobile è soggetto ad un ulteriore termine di decadenza: egli dovrà infatti denunciare il vizio entro e non oltre un anno dalla scoperta di questo.  
Qualora poi il vizio venga scoperto pochi mesi prima della scadenza dei 10 anni di garanzia, la denuncia dovrà essere comunque presentata entro e non oltre la scadenza del termine decennale, anche nel caso in cui i 12 mesi scadano più tardi.
Per procedere al calcolo dell’anno di decadenza per denunciare i vizi ciò che rileva è il giorno iniziale ovvero il momento in cui il committente acquista la piena consapevolezza dell’esistenza dei vizi, della loro gravità e della responsabilità dell’appaltatore, del progettista o del direttore lavori. Nel caso in cui il committente non sia professionalmente dotato di conoscenze tali da percepire immediatamente la gravità dei vizi, costante giurisprudenza fa decorrere il termine di un anno dal deposito dell’accertamentro tecnico preventivo, perizia antecedente la lite con la quale il privato diviene cosciente dell’entità dei vizi.

- vizi non strutturali: diversa è la procedura di contestazione dei vizi più lievi, attinenti per lo più alle rifiniture dell’immobile. La denuncia all’appaltatore deve avvenire entro 60 giorni dalla scoperta e si prescrive entro 2 anni dalla consegna dell’immobile.

Avv. Guglielmo Mossuto


martedì 1 luglio 2014

COME NON PAGARE IL CANONE RAI CON LA PROCEDURA DI SUGGELLAMENTO








COME NON PAGARE IL CANONE RAI CON LA PROCEDURA DI SUGGELLAMENTO

Il canone della Rai secondo una recente statistica è la tassa più odiata dagli Italiani, infatti facendo un sondaggio su un campione molto numeroso di cittadini, la stragrande maggioranza considera il canone Rai una "gabella " onerosa, ingiustificata e sproporzionata rispetto alla qualità dei programmi trasmessi.

Inoltre il canone Rai colpisce sia le famiglie di pensionati con un solo televisore sia le persone ricche che hanno una televisione in ogni stanza, rendendo questa tassa  "sproporzionatamente" ingiusta.

Pertanto, chi riesce in qualche modo a non pagare questa tassa, non si fa nessuno scrupolo e ne inventa di tutte pur di arrivare a quello scopo.

C'e' da dire che la Legge ha disposto l'esenzione dal canone Rai per i soggetti con età pari od oltre i 75 anni e che hanno un reddito non superiore ad euro 516,46 euro per 13 mensilità per un importo complessivo di euro 6.713,98 complessivi annui.

Ogni persona ha la possibilità di richiedere l'esenzione del pagamento del canone Rai mandando una raccomandata a. r. richiedendo il suggellamento del televisore e la disdetta del canone.

Questa procedura dovrebbe comportare l'arrivo di un tecnico a casa del richiedente in modo che effettui una  "modifica " all'interno della Tv in modo da non captare più i segnali Rai.

C'è anche da dire che la possibilità che un tecnico intervenga direttamente a casa è pressochè bassa per non dire quasi inesistente...

In questo modo quindi , con il suggellamento, è possibile disdire il canone Rai senza disfarsi completamente dell'apparecchio.

Quindi, dopo l' invio della richiesta di suggellamento e della contestuale disdetta del canone, nessuna richiesta di pagamento può essere inviata all'utente.

Potrebbe anche avvenire il caso che la Rai continui a mandarvi richieste di pagamento ma voi o ignoratele o rispondete in maniera ferma e decisa che avete fatto la procedura di suggellamento e contestuale disdetta.

L'invio della raccomandata di richiesta di suggellamento è una prova valida per contestare qualsiasi eventuale esecuzione forzata da parte della stessa Rai.

Per completezza è bene tener presente che nessun incaricato Rai può accedere in casa vostra se non munito di un mandato dell'Autorità Giudiziaria.

Qui di seguito potete ottenere il modello per la richiesta di disdetta del canone Rai



Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 – SAT Sportello abbonamenti TV – Cas. Post. 22, 10121 Torino
Oggetto: denuncia di cessazione dell’abbonamento mediante la procedura di suggellamento e contestuale disdetta del canone Rai


Il sottoscritto___________________________,residente in 

via______________________, (cap) _____________, (Città/Prov.) ___________, 

chiede il suggellamento del televisore  e contestuale cessazione del Canone Rai 

detenuto presso la propria abitazione.

Si fa presente che nessun altro apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle 

radioaudizioni è posseduto dal sottoscritto o da altri appartenenti al medesimo nucleo 

familiare in altre abitazioni. 

A tale scopo, ha corrisposto l’importo di euro 5,16 a mezzo di vaglia postale n° 

_________, in data ___________, sul quale ha indicato il numero di ruolo 

dell’abbonamento. 

Dichiara altresì di non essere più in possesso del libretto di abbonamento e chiede, a 

norma degli art. 2 e 8 della L. 241/1990 quale procedimento amministrativo intende 

seguire l’U.R.A.R. TV ai fini del completamento di quanto disposto dall’art. 10 del 

R.D. n. 246 del 21.02.1938.

Data __________________________
Firma _________________________






Avv. Guglielmo Mossuto




venerdì 20 giugno 2014

INCIDENTE STRADALE. AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE IN CASO DI SEGNALETICA ERRATA.






Sia nel caso di strade urbane, sia in caso di strade extraurbane, qualora l’incidente  
stradale sia stato causato da una segnaletica stradale insufficiente o collocata in modo
tale che gli automobilisti non fossero adeguatamente informati dell'imminente pericolo, l’ente

proprietario della strada risulterà sempre responsabile.

Ciò avviene sulla base del principio della  responsabilità oggettiva riconosciuta in capo all'ente

titolare del suolo.

Tale ente sarà sempre sempre responsabile e, pertanto, sarà tenuto al risarcimento con l'unica

eccezione dei casi in cui il danno si è verificato per un caso fortuito.

Quindi, tirando le somme del discorso, solo quanto l'evento che ha causato l'incidente sia stato

imprevedibile e, pertanto, inevitabile non scatterà la responsabilità dell'ente e l'infortunato non avrà

diritto all'indennizzo.
  
Tuttavia, i concetti di “inevitabilità” e “imprevedibilità” sono sempre stati interpretati dalla

giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, in modo diverso sulla base delle

caratteristiche della strada sulla quale l'incidente è avvenuto.

Questa distinzione comunque non rileva nel caso della segnaletica. In tal caso, infatti, se i

cartelli verticali sono stati posti in modo non corretto, e comunque in modo tale da non

consentire agli automobilisti di prevedere ed evitare i pericoli scatterà sempre la

responsabilità dell’ente, a prescindere dal tipo di strada e dalla sua collocazione e pertanto

il soggetto che a causa di tale evento ha subito danni alla sua persona avrà pieno diritto al

risarcimento, in via stragiudiziale e giudiziale.

Avv. Guglielmo Mossuto

CREDITI NON SODDISFATTI. ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO IN AIUTO DEI CREDITORI.







Spesso quando un soggetto è creditore nei confronti di un altro di una somma di denaro, per i più svariati motivi, desiste dall'intraprendere un procedimento giudiziario sia per i costi che per i tempi biblici. 
Tuttavia, è bene sapere che la sentenza del giudice non è l'unico strumento offerto dal nostro ordinamento. Infatti, anche qualora sia già stato iniziato un procedimento, è previsto l'istituto dell'accertamento tecnico preventivo che potrebbe consentire una soluzione più rapida, anche se la controparte si dichiara del tutto estranea alla vicenda. 
In un'ottica di alleggerimento del carico di lavoro dei giudici è stato di recente previsto l'obbligo di conciliazione per numerosi procedimenti

Accanto alla mediazione obbligatoria troviamo altresì la mediazione delegata in corso di causa e l’istituto del cosiddetto accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative”.

Il codice di procedura civile prevede, all'art. 696 bis cod. proc. civ., che la parte in giudizio possa richiedere al giudice, l’espletamento di una consulenza tecnica, effettuata da un perito nominato dallo stesso magistrato, il Consulente Tecnico d'Ufficio. La consulenza sarà volta all'accertamento dell’esistenza e alla determinazione dell’ammontare del credito derivante dalla mancata esecuzione di un contratto o da un fatto illecito.

Tale consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, se possibile, un accordo (conciliazione) tra le parti. Se queste ultime trovano l’intesa, si scrive un verbale ed esso varrà come se fosse una sentenza. Diversamente, si prosegue la causa.

La nomina da parte del giudice del consulente tecnico può avvenire anche se, in giudizio, sia contestata l'esistenza stessa del credito prima ancora del suo ammontare. Proprio per questo motivo, nonostante si tratti di un tecnico, il CTU potrà ritrovarsi a dover esperire, su delega del giudice, un tentativo di mediazione, ricercando un accordo tra le parti sull'ammontare e svolgendo un'indagine sull'esistenza del credito.

Pertanto, grazie alla previsione di questo istituto risulta più facile veder soddisfatto un proprio credito, anche nelle situazioni in cui ad essere contestata è l'esistenza stessa di questo, salvaguardando cosi il proprio diritto e il proprio portafoglio dai tempi della giustizia.

Avv. Guglielmo Mossuto

sabato 7 giugno 2014

MALASANITA' - ERRORE MEDICO - COME COMPORTARSI



Cosa fare in caso di malasanità?
Chiedere un risarcimento per malasanità, per un errore di un medico oppure per una negligenza della struttura medica non è più certo una novità.
Se avessimo l’impressione di essere stati vittima di un caso di errore medico, di un caso di malasanità, la prima cosa da fare è senza dubbio valutare attentamente l’opportunità di dare avvio ad una richiesta di risarcimento.
Cosa importante da valutare è che vi sia un nesso di causa tra l’azione svolta dal medico e il danno subito.
Cosa fondamentale è raccogliere tutta la documentazione possibile (cartella clinica completa, esami, radiografie ) per dimostrare la fondatezza del danno.
Tutta la documentazione medica va esibita davanti ad un medico legale che effettuerà una perizia medico legale che attesterà il danno subito.
Se il medico evidenzierà il nesso causale si procederà con la richiesta di risarcimento.
Se invece il medico legale non evidenzierà nessun errore medico non si potrà continuare nella maniera più assoluta a richiedere il risarcimento, ma si spenderebbero solo soldi inutilmente.
Nel caso i danni fisici subiti siano da riferirsi ad una colpa  di medici professionisti privati, come ad esempio un dentista, un chirurgo privato, non essendo prevista una vera e propria cartella clinica, è necessario richiedere e conservare il preventivo e la fattura di quello che è stato eseguito, per avere almeno degli elementi che comprovino che una data cura sia stata eseguita presso quello studio.
Questa perizia medico legale altro non è che una relazione medica che certifichi in modo obiettivo la situazione clinica del paziente con l’individuazione del danno presunto (percentuale del danno).
In prima istanza si procederà a risolvere la questione in via stragiudiziale mediante il procedimento di mediazione  obbligatoria.
La mediazione obbligatoria è un’azione che prevede una “trattativa” diretta con l’assicurazione della struttura sanitaria che conduca ad un accordo con l' aiuto di un mediatore per arrivare ad un giusto risarcimento senza andare per le vie legali davanti al Tribunale competente.

Se le vie stragiudiziali non avranno esito si inizierà una causa legale per il risarcimento del danno.
Cosa fondamentale se si rimane vittima di malasanità, di errore medico,  è di affidarsi  immediatamente ad un avvocato evitando nella maniera più assoluta il cosiddetto " fai da te "
Cosa importante è che anche gli eredi possono far valere questo diritto e chiedere il risarcimento del danno e non solo la persona che ha subito l' errore di malasanità.
Avv. Guglielmo Mossuto

martedì 13 maggio 2014

MINACCE e BULLISMO: i mezzi ci sono!


Secondo l'ultima pronuncia della Corte di Cassazione affinché sia possibile configurare il reato di minaccia, all'intimidazione non deve necessariamente seguire il compimento delle azioni. E' sufficiente infatti la sola volontà di spaventare, di generare timore nel soggetto destinatario delle minacce.

Sarà ovviamente necessario poi un accertamento caso per caso per valutare la reale portata della minaccia e la sua capacità di impaurire la vittima, avendo riguardo alle modalità con le quali è stata realizzata la condotta, alle espressioni utilizzate e al contesto in cui si sono realizzati i fatti.
Deve trattarsi di un timore serio e l'entità della minaccia deve essere valutata anche in relazione al soggetto cui è destinata. 

Questa nuova prospettiva aperta dalla Cassazione, abbraccia soprattutto i casi di bullismo, purtroppo sempre più frequenti negli ambienti scolastici, dalle elementari fino alle ultime classi del liceo. Risulta evidente, infatti,  la diversa portata di una stessa frase rivolta da un adulto a un adulto ovvero da un ragazzo, magari corpulento, ad un ragazzino indifeso ed emarginato.

Il nostro ordinamento quindi offre i mezzi necessari a assicurare tutela in queste situazioni, occorre solo il coraggio di portarle alla luce del sole cosi da poter evitare conseguenze talvolta devastanti!

Avv. Guglielmo Mossuto

DIVORZIO BREVE, scopriamo di cosa si tratta...




Anche se ancora non è legge e pertanto non vi si può ricorrere, si sente già parlare molto del cd. divorzio breve.

Vediamo insieme di cosa si tratta.
Il disegno di legge prevede un meccanismo "rapido" che va a ridurre notevolmente i tre anni che ad oggi devono intercorrere tra la separazione personale dei coniugi e la domanda di divorzio.

TERMINE: Due sono i casi interessati da questa riforma:
1. in caso di separazione giudiziale o consensuale con figli minori, il termine previsto è di 12 mesi;
2. in caso di separazione consensuale ovvero di separazione giudiziale in assenza di figli minori, il termine è di 9 mesi.

DECORRENZA: Tali termini non decorreranno dall'udienza presidenziale (= data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione) ma dalla data di deposito della domanda di separazione, stante l'annosa questione riguardante le tempistiche interne ai diversi Palazzi di Giustizia. 

COMUNIONE DEI BENI: ultima novità è quella riguardante lo scioglimento della comunione legale dei beni; modificando l'art. 191 cc, il disegno di legge prevede che lo scioglimento avvenga già in sede di udienza presidenziale, senza che sia più necessario così attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero l'omologazione della separazione consensuale.

Avv. Guglielmo Mossuto

sabato 5 aprile 2014

Mancato mantenimento dei figli! quando è previsto il carcere?




Sempre più spesso, anche a causa dell'attuale situazione economica in cui versa il nostro Paese e, quindi, la maggior parte dei cittadini italiani, accade che il coniuge obbligato in virtù della sentenza di separazione/divorzio al versamento di un assegno mensile a titolo di mantenimento dei figli, si renda inadempiente, del tutto o in parte.
Il carcere è prevista come pena estrema a fronte di tale inadempimento, tuttavia, qualora ricorrano alcuni presupposti, il giudice è libero di applicarla. A specificarlo è stata la Cassazione, in una recente sentenza.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che, se il mancato versamento del mantenimento causa uno stato di bisogno dei minori che risultano essere quindi nella situazione in cui non possono soddisfare neanche le primarie esigenze di vita, allora dovrà essere applicata la pena della detenzione in carcere.
La ragione di tale previsione risiede nella natura dell'obbligo violato dal genitore obbligato al mantenimento. Con il mancato versamento del mantenimento vengono, infatti, violati gli obblighi di assistenza riguardanti il ruolo di genitore e coniuge e, se con tale condotta il coniuge fa mancare ai figli minori anche i mezzi di sussistenza per le esigenze primarie, le pene della multa e del carcere potranno essere poste in essere congiuntamente in virtù della commissione del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
La decisione ultima è comunque rimessa al giudice il quale può comunque, nel caso in cui l'altro genitore abbia un reddito proprio e pertanto il figlio non versi in uno stato di necessità, decidere di applicare la pena del carcere in alternativa a quella della multa.
Per evitare l'applicazione delle predette pene il genitore inadempiente dovrà provare l'esistenza di fattori e circostanze che gli hanno impedito l'adempimento dell'obbligo; a tal fine non sarà sufficiente provare lo stato di disoccupazione. La mancanza di un'occupazione infatti, di per sè, non impedisce di poter adempiere ai propri doveri ricorrendo ad altre eventuali disponibilità patrimoniali.
Contribuire al mantenimento dei figli è un dovere per entrambi i genitori, sia per la madre sia per il padre, come il genitore affidatario non deve sentirsi esonerato da tale obbligo, allo stesso modo il genitore obbligato in virtù della sentenza deve provvedervi in maniera quanto più precisa e puntuale possibile.

Avv. Guglielmo Mossuto

sabato 29 marzo 2014

#AVVOCATOMOSSUTOINCOMUNE DEVOLVERA' IL 50% DEI COMPENSI IN BENEFICENZA


#mossutoincomune

Se sarò eletto come Consigliere Comunale a Firenze farò sicuramente due cose:

1) Aprirò almeno 3 volte al mese un centro di ascolto gratuito per tutti e sottolineo tutti coloro che ne avranno bisogno

2) Almeno il 50% del mio compenso che percepirò in Consiglio Comunale lo darò in beneficenza all'Ospedale pediatrico Meyer, all' Ant ( Associazione Nazionale Tumori ) ai padri e madri separati e a chi avrà veramente bisogno di aiuto. Il tutto sarà fatto costituendo un fondo dove ogni mese aiuteremo qualcuno. Tutto in maniera visibile e trasparente

Un aiuto concreto per far si che i bambini rimangano con i propri genitori, senza che vengano strappati dal babbo e dalla mamma per essere affidati alle case famiglia.

#avvocatomossutoincomune

#aiuto@avvocatomossuto.it


Contattatemi

avvocatomossuto@tin.it

393 9906090

giovedì 13 marzo 2014

OFFERTE E CONTRATTI CONCLUSI TELEFONICAMENTE, ATTENZIONE!

 
Da sempre i contratti conclusi telefonicamente hanno creato non pochi problemi ai consumatori, a cominciare dallo stress causato dalle innumerevoli telefonate per offrire vantaggiosissime offerte, per arrivare ai problemi concreti che si rivelavano una volta accettata una di queste offerte.
Dal prossimo giugno le cose cambieranno notevolmente! Infatti è stato previsto che il venditore dovrà provvedere a recapitare l'offerta in forma scritta presso il domicilio del consumatore e tale offerta sarà vincolante per quest'ultimo solo dopo che l'avrà sottoscritta, accettandola cosi per iscritto. 
I contratti conclusi telefonicamente verranno resi cosi più trasparenti ed è destinata a scomparire così la cattiva abitudine di troppi venditori che spesso contattavano telefonicamente i consumatori e in seguito all'accettazione, registrandone la voce, con metodi molto vicini alla truffa, provvedevano all'immediata spedizione di oggetti mai richiesti a costi elevati oppure addebitavano servizi di telefonia a costi sovente elevatissimi, tanto rapidamente da non consentire eventuali ripensamenti.

Dal 14 giugno, pertanto, tutti i consumatori saranno più tutelati: senza la firma nessun operatore commerciale potrà addebitare costi per contratti conclusi telefonicamente ne' potranno essere addebitati al consumatore costi per servizi extra non richiesti. Qualora tali servizi aggiuntivi vengano comunque attivati ed il consumatore si sia visto obbligato a pagare una somma per questi, egli avrà diritto al rimborso di quanto versato.

Aumentano quindi le garanzie per i cittadini, diminuiscono le possibilità di porre in essere condotte scorrette da parte degli operatori commerciali ma non deve diminuire l'attenzione prestata in tali occasioni per scampare da possibili comportamenti ingannevoli.

Avv. Guglielmo Mossuto

martedì 4 marzo 2014

#AVVOCATOMOSSUTOSEPARAZIONESTALKING


In una recentissima pronuncia, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi circa il rapporto tra il clima conflittuale che può esistere tra coniugi, soprattutto in pendenza di un procedimento di separazione o divorzio, e glia atti persecutori posti in essere da uno dei coniugi nei confronti dell'altro.



Anticipando la conclusione alla quale è giunta la Suprema Corte, è lecito oggi affermare la possibile esistenza del reato di stalking nei casi di rapporti estremamente conflittuali tra i coniugi.



Nel caso di specie, una donna aveva denunciato il marito, dal quale era separata, in seguito a telefonate, pedinamenti, minacce e comportamenti intimidatori che l'avevano intimorita al punto tale da sentirsi perseguitata dall'uomo.



Detto ciò, il PM richiedeva la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e ai luoghi da questa frequentati ma nè il Giudice per le Indagini Preliminari nè il Tribunale, in appello, si dimostravano favorevoli a concedere tale misura. 


Le motivazioni di tale rifiuto si radicavano nel fatto che anche la donna aveva chiamato alcune volte il marito e che le telefonate dell'uomo, sebbene dal contenuto minaccioso, non erano tali da configurare una condotta assillante che potesse causare ansia e timore a tale livello.

Il Tribunale riteneva infatti che la condotta posta in essere dall'uomo rientrasse nel contesto conflittuale tra i coniugi e che i reati sussistenti fossero quelli dell'ingiuria, delle minacce e delle molestie, per i quali non è prevista la misura cautelare in questione.

La Cassazione, smentendo i Giudici di 1° e 2° grado ed ammettendo la richiesta del PM precisava che il reato di stalking è un “reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità”.

Le telefonate da parte della moglie al marito, addirittura, considerate nei gradi precedenti come una sorta di scusante per l'uomo, sono viste dalla Cassazione come circostanza avente rilevanza particolare posto che l'art. 612bis prevede come aggravante l'esistenza di rapporti di coniugio o comunque di rapporti affettivi tra le parti.

Atti persecutori e intimidatori non fanno parte di alcun rapporto "normale", sono elementi propri di rapporti malati e le conseguenze alle quali possono condurre sono a dir poco devastanti. Pertanto, è indispensabile non sottovalutare i cd "campanelli d'allarme" e rivolgersi immediatamente agli organi e individui preposti per tutelarsi e lottare per il proprio bene, per la propria vita!

Avv. Guglielmo Mossuto

Multe & co.: la storia infinita




Continua la diatriba riguardante i vari strumenti di rilevamento della velocità e delle infrazioni stradali.

Una delle ultime decisioni al riguardo ha sancito la nullità delle multe effettuate con lo “scout speed”, con il laser montato sull’auto della polizia municipale.

Questo laser viene poi puntato contro le auto provenienti dal senso opposto di marcia e proprio questo aspetto lo rende inapplicabile ai motociclisti visto che le moto non sono munite di targa anche sulla parte anteriore del mezzo.  

Affinchè la multa sia valida occorre la previa segnalazione della presenza del dispositivo e l'immediatezza della contestazione.

Il principio posto alla base è quello per cui l’amministrazione pubblica è libera di utilizzare tutte le tecnologie possibili, ma sempre nel rispetto del cittadino, evitando ogni forma di inganno nei confronti dell’utente della strada, nonchè una spiacevole sorpresa. 

Tale sorpresa può derivare dall’utilizzo della foto scattata contro di lui ed a sua insaputa che potrebbe avere ripercussioni sulla sua riservatezza e sulla sua vita privata.

L’obbligo di preventiva comunicazione risulta, pertanto, quantomai necessario, e va segnalato a iniziare dalla segnaletica stradale posta sulla strada interessata.

Una storia infinita? Forse...ma l'importante è stare attenti sempre sulla strada! 

Non esagerare mai con il piede sull'acceleratore!

Per quanto riguarda poi le multe assurde, beh! anche li un po' di attenzione, perchè non sempre l'unica soluzione è pagare.

Avv. Guglielmo Mossuto