giovedì 23 gennaio 2014

parcheggi a pagamento - parcheggi liberi, alternanza obbligatoria...tranne in alcuni casi.


A chi non è successo, in una domenica in cui avevate deciso di fare una gita fuori porta o in un'affannosa giornata di lavoro, di vagare alla ricerca di un parcheggio? 
Oggi più che mai vaghiamo alla ricerca di parcheggi liberi, non a pagamento, perchè se la sosta è prolungata, magari per l'intera giornata, il prezzo da pagare diventa a dir poco "salato"..
Tuttavia, non esiste un obbligo generale per il Comune di realizzare parcheggi a pagamento solo se nelle vicinanze ce ne sono anche liberi. 
Ciò non accade, infatti, se la zona in questione ha, ad esempio, particolari esigenze di traffico veicolare.
L'art. 7, co.8, del codice della strada afferma infatti che "qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta (...) su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta." 
In sostanza, quindi, secondo questa disposizione, il Comune deve garantire l’alternanza tra parcheggi a pagamento e parcheggi liberi.
Il Consiglio di Stato però, in una recente sentenza, ha sottolineato come lo stesso articolo prosegua prevedendo un'eccezione alla regola generale che si realizza in caso di aree pedonali, zone a traffico limitato e aree ad alta rilevanza urbanistica
In tali casi non è richiesta alcuna procedura ad hoc ed il Comune potrà realizzare parcheggi a pagamento senza dover contemporaneamente realizzarne di gratuiti nelle vicinanze ricorrendo a un provvedimento che illustri in modo adeguato i motivi logici e razionali che giustifichino e evidenzino il rapporto tra la rilevanza della zona e l'obbligo di pagamento di una tariffa per la sosta.

Avv. Guglielmo Mossuto

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