martedì 4 marzo 2014

#AVVOCATOMOSSUTOSEPARAZIONESTALKING


In una recentissima pronuncia, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi circa il rapporto tra il clima conflittuale che può esistere tra coniugi, soprattutto in pendenza di un procedimento di separazione o divorzio, e glia atti persecutori posti in essere da uno dei coniugi nei confronti dell'altro.



Anticipando la conclusione alla quale è giunta la Suprema Corte, è lecito oggi affermare la possibile esistenza del reato di stalking nei casi di rapporti estremamente conflittuali tra i coniugi.



Nel caso di specie, una donna aveva denunciato il marito, dal quale era separata, in seguito a telefonate, pedinamenti, minacce e comportamenti intimidatori che l'avevano intimorita al punto tale da sentirsi perseguitata dall'uomo.



Detto ciò, il PM richiedeva la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e ai luoghi da questa frequentati ma nè il Giudice per le Indagini Preliminari nè il Tribunale, in appello, si dimostravano favorevoli a concedere tale misura. 


Le motivazioni di tale rifiuto si radicavano nel fatto che anche la donna aveva chiamato alcune volte il marito e che le telefonate dell'uomo, sebbene dal contenuto minaccioso, non erano tali da configurare una condotta assillante che potesse causare ansia e timore a tale livello.

Il Tribunale riteneva infatti che la condotta posta in essere dall'uomo rientrasse nel contesto conflittuale tra i coniugi e che i reati sussistenti fossero quelli dell'ingiuria, delle minacce e delle molestie, per i quali non è prevista la misura cautelare in questione.

La Cassazione, smentendo i Giudici di 1° e 2° grado ed ammettendo la richiesta del PM precisava che il reato di stalking è un “reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità”.

Le telefonate da parte della moglie al marito, addirittura, considerate nei gradi precedenti come una sorta di scusante per l'uomo, sono viste dalla Cassazione come circostanza avente rilevanza particolare posto che l'art. 612bis prevede come aggravante l'esistenza di rapporti di coniugio o comunque di rapporti affettivi tra le parti.

Atti persecutori e intimidatori non fanno parte di alcun rapporto "normale", sono elementi propri di rapporti malati e le conseguenze alle quali possono condurre sono a dir poco devastanti. Pertanto, è indispensabile non sottovalutare i cd "campanelli d'allarme" e rivolgersi immediatamente agli organi e individui preposti per tutelarsi e lottare per il proprio bene, per la propria vita!

Avv. Guglielmo Mossuto

Nessun commento:

Posta un commento