martedì 13 maggio 2014

DIVORZIO BREVE, scopriamo di cosa si tratta...




Anche se ancora non è legge e pertanto non vi si può ricorrere, si sente già parlare molto del cd. divorzio breve.

Vediamo insieme di cosa si tratta.
Il disegno di legge prevede un meccanismo "rapido" che va a ridurre notevolmente i tre anni che ad oggi devono intercorrere tra la separazione personale dei coniugi e la domanda di divorzio.

TERMINE: Due sono i casi interessati da questa riforma:
1. in caso di separazione giudiziale o consensuale con figli minori, il termine previsto è di 12 mesi;
2. in caso di separazione consensuale ovvero di separazione giudiziale in assenza di figli minori, il termine è di 9 mesi.

DECORRENZA: Tali termini non decorreranno dall'udienza presidenziale (= data dell'udienza di prima comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione) ma dalla data di deposito della domanda di separazione, stante l'annosa questione riguardante le tempistiche interne ai diversi Palazzi di Giustizia. 

COMUNIONE DEI BENI: ultima novità è quella riguardante lo scioglimento della comunione legale dei beni; modificando l'art. 191 cc, il disegno di legge prevede che lo scioglimento avvenga già in sede di udienza presidenziale, senza che sia più necessario così attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero l'omologazione della separazione consensuale.

Avv. Guglielmo Mossuto

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