Spesso le crisi
coniugali che portano a una separazione e successivamente ad un
divorzio possono dipendere da una relazione extraconiugale
intrattenuta da uno dei coniugi e scoperta dall’altro.
Per dimostrare un
tradimento in corso di causa, da oggi in poi, in ossequio con quanto
previsto dal nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di
Cassazione, sarà possibile servirsi delle dichiarazioni dei parenti
anche qualora questi ultimi abbiano avuto soltanto una conoscenza
superficiale della relazione adulterina.
Quali
testimonianze possono essere prese in considerazione?
Il Giudice non può
certo tener conto di qualsiasi tipo di dichiarazione rilasciata dai
parenti del coniuge tradito. Secondo una norma generale non possono
essere valutate in corso di causa le semplici testimonianze “per
sentito dire” considerate comunque inattendibili e irrilevanti.
Tuttavia questo
principio può subire alcuni temperamenti: come stabilito dalla Corte
di Cassazione con sentenza n. 25663 del 04 dicembre 2014.
La Suprema Corte ha
evidenziato come sia possibile dar prova della relazione
extraconiugale, anche grazie alle testimonianze dei parenti del
coniuge tradito che abbiano avuto una conoscenza soltanto indiretta
del fatto, raccontato loro proprio dalla “vittima” della vicenda.
Tali dichiarazioni
possono assurgere a validi elementi di prova se suffragate da altre
circostanze, oggettive e soggettive, in grado di confermarne la
credibilità.
Il Tribunale, sulla
base di tali deposizioni, potrà decidere di addebitare la
separazione al coniuge adulterino, condannandolo al pagamento
dell’assegno di mantenimento e/o al risarcimento del danno (se
dovuti).
Sarà più
semplice dar prova di un tradimento davanti al Giudice?
Sicuramente si!
Come già detto i
parenti del coniuge tradito potranno essere ascoltati anche su fatti
dei quali non risultino essere testimoni oculari, ma soltanto
indiretti. A questa punto è di fondamentale importanza che il
Tribunale valuti con la massima attenzione la veridicità e
l’attendibilità delle varie testimonianze.
Il Giudice secondo
il suo prudente apprezzamento, tenuto conto che i rapporti di
parentela di per sé possono inficiare l’obiettività della
testimonianza, dovrà decidere fra le varie deposizioni, magari
discordanti tra loro, quali siano le più verosimili (sulla base
delle circostanze fattuali oggettive e soggettive) da tener in debita
considerazione ai fini del giudizio di merito.
Dunque alla luce
della recente pronuncia della Corte di Cassazione, il Tribunale,
dovrà verificare la credibilità delle dichiarazioni rilasciate dai
cosiddetti “ parenti testimoni indiretti” sulla base della loro
attinenza con gli altri elementi di prova emersi in corso di causa.
In tal modo si darà
l’opportunità al Giudice di avere una conoscenza più ampia della
situazione che si trova davanti e di poterla così valutare al
meglio.
Avvocato Guglielmo Mossuto