martedì 24 febbraio 2015

LA RESPONSABILITA' DEL PADRONE DEL CANE PER I RUMORI MOLESTI PROVOCATI DALL'ANIMALE




Il cane è da sempre considerato il miglior amico dell'uomo e molte famiglie italiane non rinunciano giustamente a tenere in casa il proprio fidato compagno a quattro zampe.
Al cane non si può certo impedire di abbaiare tuttavia, talvolta, tali latrati possono risultare particolarmente fastidiosi per gli altri condomini o per i vicini di casa in generale.
I regolamenti condominiali, d'altronde, non possono in alcun modo proibire ai proprietari degli immobili di tenere animali in casa.
Tuttavia ciò non deve andare a disturbare la pace e la tranquillità del vicinato...

Responsabilità civile e penale del padrone del cane

E' chiaro che un cane ha "diritto" di abbaiare e questo suo istinto non può essere sacrificato: la cosa essenziale è che l'abbaiare del cane non si trasformi in una costante fastidiosa per quanti abitino nelle vicinanze.
La Cassazione in una recente pronuncia (Corte di Cassazione, sez. III penale, sent. 7392, del 19 febbraio 2015) ha dettato una sorta di “vademecum” per quanti tengano con sè animali in casa, tracciando altresì una netta linea di confine tra la semplice responsabilità civile e quella penale a carico dei padroni degli animali, in caso di disturbi arrecati dagli stessi.
L'elemento discriminante tra l'illecito civile, con conseguente risarcimento del danno, e il reato penale di disturbo della quiete pubblica, con relativa sanzione penale, consiste nel numero di soggetti che vengano molestati dalle emissioni rumorose del cane.
Qualora le persone molestate siano poche e facilmente individuabili si avrà, a carico del padrone del cane, una semplice responsabilità civile. Per la quantificazione del danno non saranno seguiti dei sistemi tabellari, come ad esempio avviene per la liquidazione dei danni subiti da sinistri stradali, ma questa sarà determinata direttamente dal giudice secondo equità.
Allorquando i soggetti molestati rappresentino invece un insieme ampio e indeterminato di persone sarà configurabile il reato di disturbo della quiete pubblica. Tale reato, annoverato dal nostro ordinamento giuridico tra le contravvenzioni, è disciplinato dall'art. 659 del codice penale secondo il quale "chiunque mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 309,00". 
Nonostante il dettato della legge potete star certi che nessuno, fortunatamente, andrà mai in galera a causa dei guaiti del proprio cane.
La stessa disciplina si applica anche per tutti gli altri rumori molesti provenienti dagli appartamenti dei vicini: lo stereo e la televisione ad alto volume, il frastuono proveniente da trapani o altri oggetti particolarmente rumorosi.
Anche in tali ipotesi, qualora le persone infastidite da questi rumori siano poche e determinate, ci si troverà di fronte a un semplice illecito civile; al contrario quando tali rumori siano tali da ledere la pace dell'intero vicinato, si configureranno gli estremi del reato penale.
Vediamo un esempio concreto sui possibili disturbi arrecati dai latrati del cane.
Se il cane abbaia in una zona isolata di campagna, ove nelle vicinanze sia presente soltanto un'altra abitazione, i residenti di quest'ultima potranno azionare soltanto un'azione civile di risarcimento del danno, senza poter invocare la tutela penale.
Quando invece i rumori del cane (che magari vive in un contesto cittadino e particolarmente affollato) siano tali da poter raggiungere e disturbare potenzialmente un numero indeterminato di persone e quindi la quiete pubblica stessa, ci troveremo di fronte alla suddetta fattispecie di reato
Sarà quindi necessario valutare se l'abbaiare del cane sia tale da disturbare l'intero vicinato o piuttosto solo alcuni condomini particolarmente “sensibili”.
In ogni caso preme sottolineare ulteriormente che sarà fondamentale usare il buon senso: non si può andare in Tribunale per richiedere il risarcimento del danno ogni qualvolta il cane del vicino abbai. Quando invece i guaiti del cane diventino una costante in grado di pregiudicare la tranquillità della vita quotidiana, il vicino di casa, potrà agire per la tutela dei propri diritti, nelle più opportune sedi legali.
Tenuto conto dell'affetto incondizionato che solo gli animali sanno dare noi, nel dubbio, stiamo dalla parte dei cani!

Avv. Guglielmo Mossuto

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