FORMULARIO: LA MODIFICA DELLE
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
TRIBUNALE DI FIRENZE
RICORSO EX ART. 710 C.P.C.
Nell’interesse
del Sig. TIZIO,
nato in Firenze il _____________ (CF._______________) e residente a
_____________Via________ n.___, elettivamente domiciliato in Firenze
al Viale dei Mille n. 82 presso lo studio dall’Avv. Guglielmo
Mossuto C.F. _________________, che lo rappresenta e difende (il
quale dichiara sin d’ora di voler ricevere le comunicazioni
relative al presente procedimento al numero di fax 055-581011 o
all’indirizzo e-mail avvocatomossuto@tin.it
oppure
all'indirizzo di posta
certificataguglielmo.mossuto@firenze.pecavvocati.),
giusta procura a margine del presente atto
CONTRO
CAIA,
nata a _________ C.F. _________________, residente in____________
n.____.
PREMESSO
IN FATTO
-con
decreto emesso in data ______veniva omologata dal Tribunale di
_______in persona del Presidente Dott. ________________________ la
separazione consensuale tra Tizio e CAIA (doc.1)
-tra
le statuizioni di carattere economiche assunte di comune accordo tra
i coniugi era previsto anche il pagamento della somma di € ______
a carico del Sig. TIZIO a favore della moglie a titolo di
contributo al mantenimento della stessa: le parti si accordavano nel
senso che detto contributo al mantenimento sarebbe terminato nel
momento in cui la signora CAIA avesse raggiunto una indipendenza
economica. Infatti nel ricorso per separazione la signora CAIA
dichiarava di percepire uno stipendio molto basso, pari ad
euro__________________
-
a seguito dell’omologa della separazione, è emerso che la signora
CAIA, non è più gravata da oneri di locazione in quanto ha ormai
da diverso tempo intrapreso una convivenza con un nuovo compagno, ha
migliorato la propria posizione lavorativa e conseguentemente il
proprio reddito da lavoro dipendente, percependo uno stipendio
mensile di gran lunga superiore a quanto dichiarato in sede di
separazione;
-
viceversa, il reddito mensile del SIg. TIZIO è notevolmente
diminuito a causa della crisi finanziaria. Inoltre il ricorrente è
gravato da un mutuo ipotecario contratto con l’istituto di
credito_____
-
Di fatto, al netto delle rate inerenti al mutuo ipotecario, al Sig.
TIZIO non residuano sufficienti entrate tali da garantire al tempo
stesso la propria sussistenza ed il contributo al mantenimento della
ex-moglie.
Nonostante
i tentativi profusi al fine di addivenire ad una soluzione bonaria
della questione, ad oggi non è stato possibile raggiungere un
accordo economico in punto di quantum.
IN
DIRITTO
L'art. 710 cpc prevede che le parti possano sempre chiedere la modifica dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
***
Tanto
premesso, il Sig. TIZIO come sopra rappresentato, difeso e
domiciliato rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, in camera di consiglio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accertata la modifica delle condizioni economiche delle parti, in parziale modifica delle condizioni di separazione di cui ai punti sopra esposti nel verbale di separazione omologato il 12.01.2011 :
IN VIA PRINCIPALE:
dichiararsi
non più dovuto l’assegno mensile di mantenimento a favore della
convenuta, per il venir meno dei presupposti sostanziali per cui era
stato concesso nel giudizio per separazione consensuale.
IN
VIA SUBORDINATA:
ridurre
l’assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente alla convenuta in
termini di Giustizia, tenendo presente l’avvenuto accrescimento
del reddito della SIg. CAIA e delle disagiate condizioni economiche
dell’obbligato.
Con
vittoria di spese e competenze di giudizio, IVA e CPA compreso
IN
VIA ISTRUTTORIA
-
Con riserva di articolare mezzi di prova nei termini di legge, si
offre in comunicazione i seguenti documenti:
1.
copia autentica del ricorso per separazione omologata
2. dichiarazione dei redditi;
2. dichiarazione dei redditi;
Firenze,
________
Avv.
Guglielmo Mossuto
Nessun commento:
Posta un commento