Ai sensi della L.
91/1992 è cittadino per nascita:
– il figlio di padre
o madre cittadini;
– chi è nato nel
territorio dello Stato della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o
apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori
secondo la legge dello Stato quale questi
appartengono;
– il figlio di ignoti
trovato nel territorio della Repubblica, se non venga trovato in possesso di
altra cittadinanza.
La condizione
giuridica dei bambini di origine straniera nati in Italia è così strettamente
legata alla condizione dei genitori: solo se i genitori, dopo dieci anni di
residenza legale, ottengono la cittadinanza, questa si trasmette ai figli.
Altrimenti possono fare richiesta di cittadinanza solo al compimento del
diciottesimo anno di età (e non oltre il compimento del diciannovesimo). A
condizione, però, che siano in grado di dimostrare di aver vissuto
ininterrottamente sul territorio italiano. Senza rispettare questa condizione,
cosa peraltro non semplice dal punto di vista burocratico, addio alla
cittadinanza, con conseguente rischio di essere considerati clandestini, con
obbligo di lasciare l’Italia.
Per la legge italiana chi nasce in Italia
da genitori stranieri non acquista automaticamente la cittadinanza italiana ma
mantiene quella dei genitori. Al compimento dei 18 anni chi è nato in Italia e
vi ha sempre mantenuto la residenza può chiedere, presentandosi all’ufficiale di
Stato Civile entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di ottenere
la cittadinanza italiana.La cittadinanza in questo caso viene concessa per beneficio di legge e pertanto è possibile diventare cittadini italiani con semplice dichiarazione di volontà da rendere all’ufficiale di stato civile entro il compimento del diciannovesimo anno.
Tuo figlio dovrà dimostrare di aver risieduto legalmente senza interruzioni fino a quel momento, il periodo di residenza legale deve essere dimostrato sin dalla nascita in Italia, quindi deve essere certificata la registrazione all’anagrafe e il possesso del permesso di soggiorno, annotato su quello dei genitori.
Molto spesso accade che molti genitori non hanno provveduto o hanno fatto in ritardo l’inserimento nel proprio permesso di soggiorno dei figli nati in Italia o della loro iscrizione all'anagrafe del comune di residenza, e questo può rendere di fatto impossibile l’acquisto della cittadinanza del figlio.
Il ministero dell’ Interno per agevolare coloro che inoltrano le richieste in merito al requisito della residenza legale, con una circolare, ha raccomandato agli ufficiali dello stato civile di valutare con una certa elasticità il requisito della residenza ininterrotta, stabilendo che in caso di interruzione della residenza legale o di ritardo nella registrazione anagrafica possano essere valutati, quali prove della permanenza sul territorio italiano anche certificati medici, come le vaccinazioni, o i certificati scolastici.
Naturalmente l'iscrizione anagrafica dovrà essere ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia.
La richiesta di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana deve essere presentata, compilando l'apposito modello, all'ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.
A procedimento concluso, l'Ufficio darà tempestiva comunicazione al cittadino interessato. L'ufficiale di stato civile, una volta verificati i requisiti, procede all'iscrizione del nuovo cittadino nei registri anagrafici. In questo caso non è prevista la perdita della cittadinanza di origine. La decorrenza della cittadinanza è dal giorno successivo alla dichiarazione resa
Avv. Guglielmo Mossuto
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