martedì 1 marzo 2016

LA STEPCHILD ADOPTION



L'istituto, sul quale si è fortemente divisa la politica negli ultimi tempi, non rappresenta in alcun modo una novità per l'ordinamento italiano. La legge 184/1983, infatti, ha previsto l'adozione da parte del coniuge del figlio dell'altro, con il consenso di questo ultimo. L'adozione non avviene in via automatica ma è disposta dal Tribunale dei minorenni al quale spetta il compito di rilevare la corrispondenza tra questa e il reale interesse del minore.
Inizialmente prevista solo per le coppie sposate, la stepchild adoption è stata poi estesa in sede giurisprudenziale alle coppie conviventi eterosessuali.
E sempre in sede giurisprudenziale si è avuta la prima apertura alle coppie omosessuali. Negli ultimi anni infatti il Tribunale per i minorenni di Roma, in linea con la giurisprudenza europea, ha affermato che l'orientamento sessuale dell'adottante non può in alcun modo costituire un elemento ostativo alla stepchild, al riconoscimento sul piano giuridico di un “rapporto affettivo e di convivenza già positivamente consolidatosi nel tempo”.
In tal modo non è stato creato un nuovo diritto ma è stata offerta copertura giuridica a una situazione già esistente, nel preminente e superiore interesse del minore.

Avv. Guglielmo Mossuto

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