L'istituto, sul quale si è fortemente divisa la politica negli ultimi tempi, non
rappresenta in alcun modo una novità per l'ordinamento italiano. La
legge 184/1983, infatti, ha previsto l'adozione da parte del coniuge
del figlio dell'altro, con il consenso di questo ultimo. L'adozione
non avviene in via automatica ma è disposta dal Tribunale dei
minorenni al quale spetta il compito di rilevare la corrispondenza
tra questa e il reale interesse del minore.
Inizialmente
prevista solo per le coppie sposate, la stepchild adoption è stata
poi estesa in sede giurisprudenziale alle coppie conviventi
eterosessuali.
E
sempre in sede giurisprudenziale si è avuta la prima apertura alle
coppie omosessuali. Negli ultimi anni infatti il Tribunale per i
minorenni di Roma, in linea con la giurisprudenza europea, ha
affermato che l'orientamento sessuale dell'adottante non può in
alcun modo costituire un elemento ostativo alla stepchild, al
riconoscimento sul piano giuridico di un “rapporto
affettivo e di convivenza già positivamente consolidatosi nel
tempo”.
In
tal modo non è stato creato un nuovo diritto ma è stata offerta
copertura giuridica a una situazione già esistente, nel preminente e
superiore interesse del minore.
Avv. Guglielmo Mossuto
Avv. Guglielmo Mossuto
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