martedì 26 aprile 2016

AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI E ALLONTAMENTO INDOTTO DI UNO DEI GENITORI.




AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI E ALLONTAMENTO INDOTTO DI UNO DEI
GENITORI.
Nel caso in cui ricorrano gli estremi della sindrome di alienazione parentale, i
giudici possono disporre l’affidamento esclusivo dei figli minori.
Il nostro ordinamento è caratterizzato dal principio della bigenitorialità in virtù del quale,
in caso di separazione e divorzio, viene solitamente disposto l’affidamento condiviso dei
figli minori, tranne nel caso in cui vi siano serie problematiche.
Se l’affidamento condiviso, infatti, costituisce la regola generale, vi sono tuttavia casi in cui
questo diventa derogabile.
Ciò avviene nei casi in cui l’esercizio congiunto della potestà genitoriale può rappresentare
un pericolo per il minore.
Sebbene non siano stati precisati dal legislatore i casi in cui si debba derogare alla regola
generale, è possibile però individuare alcuni presupposti sulla base dei quali è possibile
avanzare una richiesta di affidamento esclusivo.
- DISINTERESSE VERSO IL FIGLIO: si tratta di ipotesi in cui uno dei genitori presenta
forti carenze sul piano affettivo o addirittura un totale disinteresse nei confronti del
bambino. Tale pregiudizio può concretizzarsi in gravi abusi, violenze, totale
disinteresse verso il figlio, ma anche in malattie, reclusione o una lontananza tale
da impedire una regolare frequentazione tra genitore e figlio.
- ABUSO O VIOLENZA SUI FIGLI AD OPERA DI UN GENITORE – Qualora il Tribunale
verifichi la sussistenza di abusi o violenze, fisiche o verbali da parte di uno dei
genitori, dispone l'affidamento esclusivo dei figli al fine di proteggerne l’equilibrio
psicofisico.
- CRITICHE ALL'ALTRO GENITORE – Il comportamento screditatorio posto in essere
da parte di un genitore nei confronti dell’altro tale da portare all’inasprimento dei
rapporti con il figlio, può essere presupposto per la richiesta di affidamento
esclusivo, nonché per l’irrogazione di sanzioni e il riconoscimento di un risarcimento
del danno.
Rientra in quest’ultima categoria l’ipotesi della sindrome di alienazione parentale (PAS).
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia1.
La PAS consiste nel tentativo del genitore di allontanare il figlio dall'altro genitore e tale
1 Corte di Cassazione, sentenza n. 6919 dell'8 aprile scorso
intento è individuabile dall’analisi di alcuni comportamenti.
Il giudice dovrà agire seguendo i fatti pratici e logici verificatisi nelle dinamiche familiari
ponendo a fondamento della sua decisione fatti specifici ed elementi concreti, dimostrabili
anche mediante presunzioni.
Il fine ultimo della sua decisione è l’interesse del minore e il suo diritto ad una vita serena
ed equilibrata e ad una costante relazione con i genitori.
L’eventuale affidamento esclusivo, comunque, non comporta il venir meno dei doveri
derivanti dalla responsabilità genitoriale ne’ tantomeno del diritto di visita. Qualora il
Giudice lo ritenga necessario potrà disporre particolari tutele, come la presenza di
operatori dei Servizi Sociali con il compito di supervisionare ed aiutare le parti nel percorso
stabilito.

Avv. Guglielmo Mossuto

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